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Ordinanza

Ordinanza n. 682/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 423/2022 del 04.02.2022, passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, notificata in data 13.05.2022, resa sul ricorso R.G. 7084/2018;

Giustizia amministrativa202506139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord che ha condannato il Comune al pagamento di euro 63.667,76, oltre IVA e accessori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza civile e la sua notificazione all’amministrazione, con decorso del termine previsto per l’avvio dell’esecuzione forzata. Il Comune di Aversa si è costituito sollevando eccezioni in rito e deducendo di avere fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis d.lgs. 267/2000, sostenendo che tale procedura comporterebbe la sospensione delle procedure esecutive, comprese quelle di ottemperanza, sino alla decisione della Corte dei conti sul piano di riequilibrio. La ricorrente ha contestato l’applicabilità della sospensione al giudizio di ottemperanza, rilevando che la disposizione richiama testualmente le esecuzioni civilistiche.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza fino alla decisione della Corte dei conti sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune. Ha ritenuto che l’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000, pur riferendosi testualmente alle procedure esecutive, sia pacificamente applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. L’estensione non opera invece, secondo la motivazione, per i giudizi diretti all’esecuzione di condanne a un facere implicanti l’esercizio di potere discrezionale. La sospensione è stata giustificata dalla finalità della disciplina di preservare l’integrità finanziaria dell’ente, assicurare una gestione ordinata dei debiti e garantire la parità di trattamento tra i creditori durante il risanamento, ritenendo prevalente e temporaneamente prevalente l’interesse pubblico al risanamento sulle pretese creditorie individuali. Il dispositivo si limita a disporre la sospensione del giudizio e la comunicazione alle parti.

Norme richiamate

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3

    La sospensione temporanea delle procedure esecutive si estende ai giudizi di ottemperanza diretti a conseguire il pagamento di somme di denaro, fino alla decisione della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano di riequilibrio.

  • art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000

    Individua la procedura e le determinazioni relative all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, evento al quale è collegato il termine della sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso contro un ente locale per ottenere l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • Il blocco temporaneo non riguarda, secondo la ratio affermata dal giudice, i giudizi di ottemperanza diretti all’esecuzione di condanne a un facere che implichino l’esercizio di potere discrezionale.
  • La sospensione opera dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla decisione della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano.
  • La sospensione è funzionale alla tutela dell’interesse pubblico al risanamento finanziario dell’ente, alla gestione ordinata dei debiti e alla parità di trattamento tra i creditori, con temporaneo sacrificio delle pretese creditorie individuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàControlli e finanza locale
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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