Cassazione Penale, Sentenza n. 5033/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione del risarcimento riconosciuto (per carcerazione inumana e degradante, precedente) dalla forma pecuniaria alla forma specifica della riduzione della pena espianda. Nel ricorso deduceva: (1) incompetenza del Magistrato di sorveglianza di Torino, sostenendo la competenza ex art.677 c.p.p. in quanto si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Asti; (2) vizio di motivazione perché il Magistrato non avrebbe spiegato adeguatamente il rifiuto della conversione del risarcimento pecuniario in riduzione di pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile e l'ha respinto. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse correttamente dichiarato inammissibile la domanda perché sulla stessa questione si era formato il giudicato in favore della soluzione pecuniaria (ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta del 1/12/2017, con rigetto espresso della conversione in riduzione pena) e la pena relativa era stata interamente espia ta. La Corte ha ribadito il principio per cui, una volta espiata la pena cui si riferisce la violazione, il rimedio possibile è solo il ristoro economico e non la conversione in riduzione pena, salvo che vi sia continuità esecutiva (esecuzione unificata/cumulo senza soluzione di continuità). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'utilizzo della forma del decreto per decisioni di merito in materia di istanze esecutive; il Magistrato ha dichiarato inammissibile l'istanza con decreto.
art. 677 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione; la Corte osserva che il Magistrato non si è dichiarato incompetente ma ha comunque dichiarato inammissibile la domanda.
art. 35-ter ord. pen. (comma 3)
Interpretazione decisiva: il comma 3 delimita la forma del ristoro dopo l'espiazione della pena, consentendo il ristoro pecuniario per esecuzioni concluse; la riduzione di pena come rimedio specifico è ammessa solo se esiste continuità esecutiva (esecuzione unificata/cumulo) e non quando la precedente esecuzione è cessata con giudicato.
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato in connessione con i rimedi risarcitori per trattamenti inumani o degradanti: la giurisprudenza indica i limiti nella scelta della forma del ristoro (monetaria vs. riduzione di pena) in relazione alla titolarità e continuità dell'esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte applica anche la misura sanzionatoria pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018 Molluso; Sez. 1, n. 31042 del 02/10/2020 Di Trapani)
Precedenti che affermano l'inammissibilità della richiesta di conversione in riduzione pena per pregiudizi subiti in una esecuzione diversa e non unificata rispetto a quella in corso al momento della domanda.
Massime di principio
- Se su una richiesta risarcitoria si è già formato giudicato (ordinanza/decisione definitiva) la stessa questione non può essere rinnovata nella forma della conversione del ristoro (es. da pecuniario a riduzione pena).
- Quando la pena per la quale è stato riconosciuto il risarcimento è stata già interamente espia ta, il rimedio disponibile è generalmente il ristoro monetario; la riduzione di pena è possibile solo se vi è continuità esecutiva (esecuzione unificata o cumulo senza soluzione di continuità).
- Prima di proporre impugnazioni o conversioni di rimedi risarcitori, verificare la presenza di eventuale giudicato e la titolarità/competenza del giudice che ha pronunciato la decisione originaria: eventuali modifiche/impugnazioni possono dover essere rivolte al medesimo tribunale che ha emesso l'ordinanza.
- La competenza territoriale ex art.677 c.p.p. deve essere valutata ma non esclude che il giudice possa comunque dichiarare inammissibile la domanda per motivi sostanziali; è quindi opportuno argomentare sia profili di competenza sia di merito.
- La giurisprudenza di legittimità tende a limitare la trasformazione del ristoro pecuniario in riduzione di pena quando manca un nesso esecutivo diretto e continuativo tra la detenzione in cui si è verificata la violazione e la detenzione attuale.
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