Cassazione Penale, Sentenza n. 22497/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 24/05/2023 che lo dichiarava colpevole del reato previsto dall'art. 4 legge n. 110/1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione un tondino di ferro lungo 21 cm con laccio. Il ricorrente deduce vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale abbia omesso una congrua motivazione nel negare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo apoditticamente insussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti da tale norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente la revisione degli accertamenti di fatto, potendo verificare solo la presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione. Ha condiviso il criterio del Tribunale che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis in ragione dei precedenti penali dell'imputato e delle modalità del fatto, pur riconoscendo la lieve entità del fatto ai fini della quantificazione della pena (art. 133 cod. pen.). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110/1975
porto di strumenti atti ad offendere
Il tondino di ferro di 21 cm con laccio è stato ritenuto idoneo a cagionare offesa e rientra nella fattispecie di cui alla norma
art. 131-bis cod. pen.
particolare tenuità del fatto
La norma richiede la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per escludere rilevanza penale; il Tribunale ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità tenendo conto dei precedenti dell'imputato e delle modalità del fatto; la motivazione può essere anche implicita purché giuridicamente apprezzabile
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e per la lieve entità
Il Tribunale ha applicato i criteri dell'art. 133 per ritenere il fatto di lieve entità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a un'ammenda di euro 1.000,00
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
vizi di motivazione impugnati in cassazione
Limita il controllo della Corte di cassazione alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e dell'assenza di manifesta illogicità, escludendo la revisione degli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza della motivazione
- Per il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario un esame specifico dei requisiti oggettivi e soggettivi; l'esclusione può risultare anche da motivazione implicita purché sia giuridicamente apprezzabile
- Precedenti penali e modalità di commissione (pericolosità dell'oggetto, condotte senza giustificato motivo) pesano contro il riconoscimento della particolare tenuità
- Il giudice di merito può comunque applicare il criterio della lieve entità ai sensi dell'art. 133 per modulare la pena, pur escludendo la non punibilità per particolare tenuità
- In ricorsi per vizi di motivazione è utile indicare specificamente dove nella motivazione del giudice manchino ragioni giuridicamente apprezzabili o vi siano contraddizioni manifeste, poiché la Cassazione rigetta motivi generici
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