Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che, ex art. 309 c.p.p., ha rigettato il gravame cautelare contro l'ordinanza del G.I.P. di Firenze che aveva disposto gli arresti domiciliari (poi aggravati ex art. 276 c.p.p.) per i delitti di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.). Il ricorrente contestava vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)) con riferimento anche agli artt. 12, comma 1, 16 e 51, commi 3-bis e 3-quinques c.p.p.; e deduceva, in separato motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il G.I.P. di Firenze il 10/10/2024 ha sostituito la misura cautelare con l'obbligo di dimora nel Comune di La Morra e il 21/10/2024 ha poi revocato la misura residua. Sulla base della giurisprudenza consolidata, ciò fa venire meno l'interesse all'impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese né irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., essendovi assenza di soccombenza anche virtuale.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma procedurale richiamata come fondamento dell'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame; qui contestata dal ricorrente ma il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 276 c.p.p.
Richiamato in relazione all'aggravamento della misura cautelare (misure interdittive o aggravamento degli arresti domiciliari); la misura originaria era stata aggravata ex art. 276.
artt. 319 e 321 c.p.
Articoli sostanziali indicanti i reati contestati (corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio), che costituiscono il fatto-reato oggetto della misura cautelare.
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva invocato vizi di motivazione e violazione di legge ai sensi di questi lett., ma la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 12, comma 1; art. 16; art. 51, commi 3-bis e 3-quinques c.p.p.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente a supporto della censura sulla corretta applicazione delle garanzie e dei limiti alla misura cautelare; la Corte non ha esaminato il merito per mancanza di interesse.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato; la Corte ha ritenuto che, per la dichiarazione di inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse, non sussistesse soccombenza (neppure virtuale), perciò non si applica la sanzione né la condanna alle spese.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene sostituita o revocata prima che l'organo d'appello decida sul ricorso, sussiste in genere una sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso diventa inammissibile.
- La sopravvenuta cessazione dell'effetto della misura cautelare evita l'esame nel merito delle censure, salvo che permangano effetti concreti e attuali derivanti dall'impugnazione (interesse attuale e concreto).
- La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria: tali conseguenze richiedono la configurabilità della soccombenza o della temerarietà del ricorso.
- Per preservare l'interesse all'impugnazione, il difensore dovrebbe valutare tempestivamente eventuali rimedi alternativi o richieste incidentali (es. provvedimenti urgenti) prima che la situazione cautelare si modifichi o venga revocata.
- La giurisprudenza consolidata tende a considerare il decorso o la modificazione della misura cautelare come elemento decisivo sull'ammissibilità dell'impugnazione cautelare; occorre quindi documentare l'esistenza di effetti residui concreti per evitare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2018/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2022/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →