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Parere

Parere n. 204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K/10/C/280386 del 20 ottobre 2010 di rigetto della domanda di cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto del Ministero dell’interno del 20 ottobre 2010 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, deducendo sviamento di potere, violazione di legge, carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti. Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, fondato sull’esistenza di una condanna penale irrevocabile per il reato previsto dall’art. 3, commi 2 e 5, della legge n. 75/1958. Il Ministero dell’interno ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il parere

La Sezione ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione. In materia di cittadinanza per matrimonio, la posizione del coniuge del cittadino italiano è, in linea generale, di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il diritto si affievolisce a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa, esclusivamente quando il diniego sia fondato sull’esercizio del potere discrezionale relativo alla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Poiché il diniego oggetto del ricorso era fondato su una condanna penale e non sull’accertamento di motivi di sicurezza della Repubblica, il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La Sezione ha ritenuto applicabile, con gli adattamenti necessari alla natura del rimedio, la traslatio iudicii prevista dall’art. 11, comma 2, c.p.a., facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora essa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia sulla concessione della cittadinanza per matrimonio, quando il diniego non dipende dalla valutazione discrezionale di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, riguarda una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Traslatio iudicii

La ricorrente può riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Norme richiamate

  • art. 5 legge n. 91/1992

    La disposizione disciplina la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio; la relativa posizione giuridica è, in linea generale, di diritto soggettivo.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    È l’unica causa preclusiva indicata dalla Sezione come rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e idonea ad affievolire il diritto soggettivo a interesse legittimo, radicando la giurisdizione amministrativa.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Prevede il preavviso di rigetto, mediante il quale l’amministrazione ha comunicato alla richiedente gli elementi ostativi all’accoglimento della domanda.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    È applicato, con gli adattamenti imposti dalle peculiarità del ricorso straordinario, per consentire la riassunzione della domanda davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 8, comma 2, legge n. 91/1992

    La Sezione richiama l’abrogazione della disposizione, già interpretata come preclusiva dell’emanazione del decreto di rigetto decorso il termine di due anni dalla presentazione dell’istanza.

  • art. 14 decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018

    Ha abrogato il comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 196/2003

    Richiamato quale base nazionale per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti la cittadinanza italiana per matrimonio, la posizione del coniuge del cittadino italiano è di regola un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La posizione di diritto soggettivo connessa all’acquisto della cittadinanza per matrimonio si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando il diniego sia fondato sull’esercizio del potere discrezionale relativo a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile per difetto di giurisdizione quando la controversia sulla cittadinanza per matrimonio appartiene alla giurisdizione ordinaria; in tale ipotesi la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario mediante traslatio iudicii, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla legge.
  • La traslatio iudicii, nel caso di ricorso straordinario, deve essere applicata con gli adattamenti necessari alla peculiarità del rimedio e consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale.

Diniego di cittadinanza italiana per matrimonio

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 20 ottobre 2010, con il quale era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992.

Premesse e procedimento amministrativo

La domanda era stata presentata il 2 luglio 2008. Il Ministero aveva trasmesso all’interessata un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, comunicando gli elementi ostativi emersi durante l’istruttoria. In particolare, risultava una condanna penale pronunciata nel 1999 e divenuta irrevocabile nel 2000 per il reato previsto dall’art. 3, commi 2 e 5, della legge n. 75/1958.

La ricorrente non aveva presentato osservazioni al preavviso di diniego. L’amministrazione aveva quindi adottato il provvedimento di rigetto, successivamente impugnato con un unico motivo articolato, relativo a sviamento di potere, violazione di legge, carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti.

Eccezione preliminare del Ministero

Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

Giurisdizione sulle controversie in materia di cittadinanza per matrimonio

La Sezione ha accolto l’eccezione preliminare. Secondo l’orientamento consolidato richiamato nel parere, la concessione della cittadinanza per matrimonio disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91/1992 concerne una situazione di diritto soggettivo e, pertanto, le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Il diritto soggettivo del coniuge del cittadino italiano si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Solo in questa specifica ipotesi la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

La Sezione richiama, tra gli altri, i propri pareri n. 512 del 23 marzo 2023, n. 405 del 28 aprile 2025 e n. 1458 del 22 dicembre 2025, nonché la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Viene inoltre precisato che è superato il precedente orientamento contrario, già seguito dalla stessa Sezione nel parere n. 1387 del 5 agosto 2020.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, il diniego non risultava fondato sulla valutazione di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, ma sulla precedente condanna penale della richiedente. La controversia riguardava quindi una posizione di diritto soggettivo e non un interesse legittimo.

Ne consegue che il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.

Traslatio iudicii

La Sezione ha ritenuto applicabile, con gli adattamenti imposti dalla natura del ricorso straordinario, l’art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente può pertanto riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del ricorso adottata dal Presidente della Repubblica.

La riproposizione consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ma restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la facoltà della ricorrente di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nei termini e alle condizioni indicati in motivazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e ripartoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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