Sentenza del 18/02/2016 n. 874 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Indagini bancarie - Prelievi - Onere della prova - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo, ai fini dell'accertamento tributario fondato su indagini bancarie, dei prelievi effettuati dal contribuente. L'Amministrazione intendeva presumere che tali somme costituissero componenti reddituali non dichiarate, imponendo al contribuente di dimostrarne analiticamente la destinazione. La decisione ha escluso tale onere quando l'entità dei prelievi è compatibile con la capacità contributiva dell'interessato e gli stessi risultano riconducibili a esigenze personali o familiari, estranee all'attività professionale.
La decisione
La rettifica fiscale non può fondarsi automaticamente sui prelievi bancari. Quando gli importi prelevati sono coerenti con la capacità contributiva del contribuente e appaiono riferibili alla gestione personale o familiare, il contribuente non è tenuto a fornire una dimostrazione analitica della destinazione di ogni somma. L'accertamento basato su tale presunzione non è quindi legittimo in assenza di ulteriori elementi. Il ricorso del contribuente è stato sostanzialmente accolto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti bancari nell'accertamento, ma la presunzione derivante dai prelievi non opera in modo automatico e indiscriminato. Occorre considerare l'entità delle somme, la capacità contributiva del contribuente e la loro eventuale riconducibilità a esigenze personali o familiari.
Massime di principio
- I prelievi bancari possono essere utilizzati per un accertamento fiscale solo se, valutati concretamente, risultano incompatibili con la situazione economica dichiarata o collegabili all'attività produttiva di reddito.
- Non è legittimo pretendere sempre dal contribuente una giustificazione analitica di ogni prelievo: l'onere probatorio deve essere proporzionato all'importo e al contesto complessivo.
- Prelievi di importo contenuto o coerenti con le normali esigenze personali e familiari possono essere considerati estranei all'attività professionale e non generano automaticamente maggior reddito imponibile.
- La compatibilità dei prelievi con la capacità contributiva non esclude ogni controllo, ma impedisce che la rettifica si fondi esclusivamente su una presunzione astratta e priva di ulteriori riscontri.
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