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Ordinanza

Ordinanza n. 412/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - dell’ordinanza ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 88 del 16/5/2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l’art. 7 (Istanza di partecipazione) dell’OM cit. e le tabelle di Valutazione dei titoli alla stessa allegate (nella specie Tabelle Allegate A3, A4, A5, A6, A7 e A8 – relative alla scuola secondaria superiore posto comune, ITP e sostegno); - delle GPS di II Fascia, formate dall’USR PUGLIA Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di BARI delle GPS di I fascia ADSS – sostegno nella scuola secondaria superiore, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 28923 del 1/8/2024, come rettificate con decreto n. 30804 del 20/08/2024 e successive integrazioni, nella parte in cui non vengono correttamente attribuiti al ricorrente 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva (max 12 punti ad anno scolastico); - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale che produca l''effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, anziché in costanza di nomina, ivi compresi i relativi decreti di pubblicazione delle graduatorie.

Giustizia amministrativa202500820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e graduatorie provinciali per le supplenze, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nella parte in cui prevede la valutabilità del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato e del servizio civile purché prestati in costanza di nomina. Ha contestato, inoltre, le graduatorie provinciali per le supplenze e le relative rettifiche, nella parte in cui non gli hanno attribuito il punteggio richiesto per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie e non in costanza di nomina. Il ricorrente ha chiesto anche l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, deducendo l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti della pluralità dei soggetti collocati nelle graduatorie, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato all'amministrazione resistente e soltanto a un controinteressato. Poiché l'eventuale accoglimento avrebbe potuto incidere sulla posizione di tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria, il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio. In ragione dell'elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. Il ricorrente dovrà trasmettere al Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una comunicazione sintetica contenente numero di ruolo, petitum, censure e atti impugnati; il Ministero dovrà pubblicarla sul proprio sito istituzionale entro i venti giorni successivi, rilasciandone attestazione. Il ricorrente dovrà poi depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro venti giorni dall'adempimento. La decisione sul merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 6 maggio 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente, quando i destinatari della notificazione sono numerosi, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami; il TAR lo ha applicato per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti collocati nelle graduatorie.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria può arrecare pregiudizio a una pluralità di soggetti collocati nella medesima graduatoria, il giudice deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di destinatari, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con individuazione nel provvedimento delle modalità operative e dei termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
  • La notificazione all'amministrazione e a un solo controinteressato non è sufficiente a definire il giudizio quando l'accoglimento della domanda potrebbe incidere sulle posizioni di tutti gli altri soggetti collocati nella graduatoria impugnata.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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