Cassazione Penale, Sentenza n. 25355/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 3.5.2017-7.8.2017 (custodia cautelare) e 7.8.2017-27.6.2019 (arresti domiciliari) eseguita in relazione a contestati reati in materia di stupefacenti (acquisto e detenzione per cessione di ingenti quantitativi). Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di riparazione per presunta ‘‘colpa grave" ostativa al risarcimento, censurando la motivazione della Corte territoriale come illogica, carente e non confrontata con la documentazione difensiva (soprattutto la versione secondo cui le somme e gli incontri riguardavano compravendita di orologi). Lamenta inoltre la mancata individuazione di una regola cautelare violata e l'assenza di valutazione di una colpa lieve alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente effettuato una valutazione autonoma ex ante degli elementi disponibili al momento della misura cautelare, ritenendo sussistente una condotta di colpa grave ostativa all'indennizzo. La sentenza ha richiamato come elementi rilevanti gli incontri ripetuti con Portanova (soggetto poi condannato nel medesimo procedimento), la dazione di grosse somme in contanti, la frequentazione del pregiudicato D'Alessandro e il linguaggio allusivo nelle intercettazioni; ha ritenuto che la documentazione difensiva (spiegazione commerciale sugli orologi) sia stata utile in sede di merito per l'assoluzione, ma non sufficiente, nel quadro probatorio disponibile al momento della misura cautelare, ad eliminare la falsa apparenza di coinvolgimento in traffici illeciti. Conseguentemente, il rigetto dell'istanza di riparazione è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione valuta se l'interessato abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave valutando gli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare
art. 530 cod. proc. pen.
Norma sull'assoluzione per insussistenza del fatto: la sentenza di assoluzione nel merito non impedisce al giudice della riparazione di fare una valutazione autonoma sugli elementi che hanno determinato la misura cautelare
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Censura di motivazione insufficiente o illogica quale motivo di ricorso per cassazione; qui invocata dal ricorrente senza esito
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 110, 73 comma 1 e 1-bis, 80 comma 2
Norme sostanziali in materia di stupefacenti relative ai reati ascritti all'originario procedimento che hanno motivato l'adozione della misura cautelare
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità, con autonomia rispetto al giudizio di merito
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio che consente al giudice della riparazione di esaminare il materiale processuale per verificare la sussistenza delle condizioni civili dell'azione, pur senza travalicare gli accertamenti del giudice della cognizione
Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 e Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010
Orientamenti che segnalano come le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in reati concorrenti possano integrare colpa grave se accompagnate dalla consapevolezza del loro coinvolgimento e non siano giustificate da esigenza necessaria
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare, volta a verificare se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di illiceità; tale valutazione è distinta dal giudizio di merito
- Non è necessario che la condotta integri reato: basta che, per grave negligenza o imprudenza, abbia legittimamente indotto l'autorità a ritenere sussistente la fattispecie criminosa
- Il giudice della riparazione non può invece ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non ha ritenuto dimostrati; la valutazione è però libera sugli elementi noti al tempo della misura
- Frequentazioni ripetute con persone note per reati dello stesso tipo, movimenti anomali di grosse somme di denaro e linguaggio allusivo nelle intercettazioni sono elementi che, considerati nel loro insieme, possono integrare colpa grave ostativa al risarcimento
- La prova offerta in sede di merito che poi conduce all'assoluzione (es. giustificazioni di natura commerciale) può risultare determinante per il processo penale ma non necessariamente neutralizza, retroattivamente, la valutazione cautelare se al tempo della misura non esistevano elementi precisi a confutare la falsa apparenza
- Per evitare il rischio di esclusione dell'indennizzo, chi si trovi in situazioni analoghe deve, sin dalla fase investigativa, documentare con elementi concreti e immediatamente riscontrabili (contratti, fatture, testimoni, tracciabilità dei pagamenti) la natura lecita delle relazioni e delle somme movimentate
- La sussistenza di una ‘‘colpa lieve" deve essere argomentata dal giudice della riparazione se rilevata; la mera esistenza di un'alternativa difensiva in fase successiva non basta a dimostrare l'assenza di colpa grave al momento della misura
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