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Ordinanza

Ordinanza n. 2044/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202602545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che ha respinto il ricorso contro la dichiarazione comunale di decadenza dal permesso di costruire n. 83 del 2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria edilizia)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. La controversia principale riguarda la dichiarazione del Comune di Carrara di decadenza dal permesso di costruire n. 83 del 2017. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi d'appello né le censure di legittimità dedotte. Nel frattempo, al provvedimento di decadenza è seguita un'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, anch'essa impugnata davanti al TAR Toscana.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio d'appello nel merito, ai sensi degli articoli 98 e 55, comma 10, c.p.a. Non ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado. La decisione è stata motivata dalla pendenza del giudizio contro l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino e dal fatto che il TAR Toscana aveva già sospeso l'efficacia di tale ordinanza fino alla trattazione di merito, fissata al 12 maggio 2027. Per assicurare una tutela cautelare adeguata, il Collegio ha quindi fissato l'udienza pubblica dell'appello al 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’articolo 98 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello contro l'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari rappresentate dall’appellante possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del presente giudizio in sede di merito

    Consente al giudice, in luogo della sospensione cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando tale misura assicura adeguata tutela alle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della causa nel merito, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La pendenza di un giudizio distinto contro un successivo provvedimento amministrativo, la cui efficacia sia stata sospesa dal giudice di primo grado, può giustificare la sollecita trattazione nel merito dell'appello relativo al provvedimento presupposto, senza rendere necessaria la sospensione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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