Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04576/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013 emessi nei confronti di una società che possedeva un complesso immobiliare e lo aveva concesso in locazione a un'associazione sportiva dilettantistica. La società impugnava gli atti davanti alla CTP di Roma, che rigettava il ricorso; in appello la CTR del Lazio confermava il rigetto, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi e negando l'esenzione IMU invocata, sia per difetto del requisito soggettivo, sia perché l'immobile non era utilizzato direttamente dalla proprietaria ma da un terzo conduttore. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per asserita pronuncia su un'eccezione mai proposta nei gradi di merito; 2) violazione degli artt. 73 TUIR e 132 c.p.c. per avere la CTR male inteso la censura sull'esenzione IMU e comunque per avere escluso il beneficio in caso di immobile locato; 3) violazione degli artt. 6 d.lgs. 472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di disapplicazione delle sanzioni; 4) omessa valutazione delle prove documentali prodotte a sostegno dell'istanza cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, nel denunciare un vizio processuale per pronuncia su eccezione non proposta, la ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio difensivo ne fosse derivato. Ha respinto il secondo motivo ritenendo corretta la decisione di merito: l'esenzione IMU prevista per gli enti con immobili destinati a specifiche attività non commerciali richiede, secondo la giurisprudenza richiamata, sia il requisito soggettivo sia l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore; nel caso di immobile locato a terzi l'uso indiretto e a fini di lucro esclude il beneficio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stata trascritta la censura di appello né localizzata con precisione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la statuizione sulla sospensione cautelare dell'atto tributario non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento provvisorio e non decisorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o pronuncia su eccezione non proposta è inammissibile se non viene allegato il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione o di nullità della sentenza va dedotto in modo specifico e con indicazione del pregiudizio concreto o della precisa censura processuale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge o error in procedendo richiede specificità e autosufficienza del motivo.

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato per la qualificazione soggettiva degli enti e per escludere il beneficio in capo a soggetti che abbiano natura commerciale, come le società.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione IMU/Ici è norma agevolativa di stretta interpretazione e opera solo se ricorrono congiuntamente il requisito soggettivo e quello oggettivo dell'utilizzazione diretta dell'immobile per attività esenti; non si applica all'uso indiretto tramite locazione a terzi.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    È il parametro di rinvio per individuare gli enti non commerciali ai fini del requisito soggettivo dell'esenzione.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato in relazione alla domanda di disapplicazione delle sanzioni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di disapplicazione delle sanzioni nel processo tributario, senza esame nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un error in procedendo per ultrapetizione o pronuncia su eccezione non sollevata è inammissibile se il ricorrente non indica il concreto pregiudizio subito sul piano difensivo o decisorio.
  • Le agevolazioni fiscali in materia di esenzione IMU/Ici per immobili destinati ad attività non commerciali richiedono, in via cumulativa, il requisito soggettivo dell'ente legittimato e il requisito oggettivo dell'utilizzazione diretta dell'immobile per l'attività agevolata.
  • L'utilizzo indiretto dell'immobile mediante locazione a terzi, ancorché il conduttore svolga attività di interesse sociale o sportivo, esclude il beneficio in capo al proprietario locatore quando il canone realizzi un impiego dell'immobile a fini di lucro.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: la censura va specificamente trascritta o localizzata negli atti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le ordinanze cautelari rese nel processo tributario non hanno natura decisoria e non sono autonomamente ricorribili per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.