Sentenza n. 9740/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. al risarcimento del danno come di seguito identificato: - in via principale, € 539.078,00 quale mancato realizzo di utilità economiche che la società avrebbe registrato qualora gli fossero stati tempestivamente corrisposti gli incentivi dovuti ed effettivamente spettanti anziché quelli, inferiori, illegittimamente riconosciuti; consistente nella somma di danaro pari al differenziale tra gli incentivi spettanti e quelli, inferiori, illegittimamente riconosciuti, a cui dovranno aggiungersi gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza sin dalla data di commissione dell'illecito o, in subordine, sin dalla scadenza del termine di esatto pagamento del corrispettivo maturato o, in ulteriore subordine, dalla data di proposizione della domanda giudiziale annullatoria dinnanzi al TAR Lazio di cui al giudizio RG n. 8056/2017, ovvero, in estremo subordine, dalla data della sentenza n. 10904/2022, in ogni caso, sino alla data del saldo di tutto quanto dovuto; - in via subordinata, € 539.078,00 quale mancato realizzo di utilità economiche che la società avrebbe registrato qualora gli fossero stati tempestivamente corrisposti gli incentivi dovuti ed effettivamente spettanti anziché quelli, inferiori, illegittimamente riconosciuti; consistente nella somma di danaro pari al differenziale tra gli incentivi spettanti e quelli, inferiori, illegittimamente riconosciuti, a cui andranno aggiunti tanto la rivalutazione quanto gli interessi compensativi dalla data di commissione dell'illecito o, in subordine, sin dalla scadenza del termine di esatto pagamento del corrispettivo maturato o, in ulteriore subordine, dalla data di proposizione della domanda giudiziale annullatoria dinanzi al TAR Lazio di cui al giudizio RG n. 8056/2017, ovvero, in estremo subordine, dalla data della sentenza n. 10904/2022, in ogni caso, sino alla data del saldo di tutto quanto dovuto (interessi il cui saggio dovrà essere fissato in via equitativa);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento integrale degli incentivi per un impianto idroelettrico, inizialmente qualificato dal GSE come impianto a bacino anziché ad acqua fluente
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento di euro 539.078,00, corrispondente al differenziale tra gli incentivi spettanti e quelli riconosciuti dal GSE, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 oppure, in subordine, rivalutazione e interessi compensativi. Il presupposto della domanda era l’illegittima qualificazione dell’impianto, già annullata dal TAR con sentenza n. 10904/2022, nella parte in cui lo aveva qualificato come impianto a bacino anziché ad acqua fluente. Nel corso del giudizio il GSE ha riqualificato l’impianto, modificato la titolarità e versato alla società euro 665.249,93, comprendenti la sorte capitale dei maggiori incentivi. La ricorrente ha quindi mantenuto interesse limitatamente al pagamento degli interessi e della rivalutazione. Il GSE ha sostenuto che gli interessi non fossero dovuti, poiché il diritto alla maggiore tariffa sarebbe sorto soltanto con la sentenza di annullamento, che la società non aveva previamente costituito in mora il Gestore e che gli elementi decisivi erano emersi soltanto nel corso del precedente giudizio. Ha inoltre contestato l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002.
La decisione
Il TAR ha riqualificato parzialmente la domanda ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., rilevando che la maggiorazione degli incentivi non costituiva propriamente risarcimento del danno, ma spettanza della prestazione dovuta in forza dell’effetto ripristinatorio della precedente sentenza di annullamento. Poiché il GSE aveva pagato in corso di causa la sorte capitale dei maggiori incentivi, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere su tale profilo. Ha invece accolto la domanda relativa agli interessi legali. Il credito è stato qualificato come debito di valuta, avente originariamente a oggetto una somma di denaro, e il pregiudizio come danno da ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria, normalmente ristorato mediante interessi legali ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. L’efficacia ex tunc e l’effetto ripristinatorio dell’annullamento impongono di porre il privato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’amministrazione avesse agito legittimamente sin dall’origine. La domanda giudiziale di annullamento è stata ritenuta equivalente, ai fini della mora, a un atto di costituzione in mora, poiché prima dell’annullamento del diniego parziale il pagamento non avrebbe potuto essere ottenuto. Gli interessi legali devono pertanto decorrere dalle singole scadenze nelle quali gli incentivi avrebbero dovuto essere corrisposti, fino al saldo. Il TAR ha disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., che il GSE quantifichi gli interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza; la ricorrente potrà accettare il calcolo o formulare una diversa quantificazione e, in caso di mancato accordo, potrà proporre il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV c.p.a. La domanda relativa al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. è stata respinta per mancata allegazione e prova. È stata altresì esclusa l’applicazione degli interessi moratori del d.lgs. n. 231/2002, poiché le convenzioni per gli incentivi non costituiscono transazioni commerciali, ma accordi accessivi o integrativi di provvedimenti amministrativi, con contenuto predeterminato e finalità pubblicistica. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale, della peculiarità delle questioni e dell’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di riqualificare la domanda, qualificando la pretesa relativa ai maggiori incentivi come domanda di adempimento o ripristino della prestazione dovuta, anziché come domanda risarcitoria.
art. 1 c.p.a.
Richiede una tutela giurisdizionale piena ed effettiva; tale esigenza impedisce che la durata del processo ricada sulla parte risultata vittoriosa.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di stabilire i criteri per determinare la somma dovuta e di demandarne la quantificazione all’amministrazione, lasciando salva la possibilità di proporre il ricorso per la determinazione dell’importo in caso di mancato accordo.
art. 1224, comma 1, c.c.
Il danno da ritardato pagamento di un debito di valuta è, in linea di principio, ristorato mediante la corresponsione degli interessi legali; nel caso concreto gli interessi decorrono dalle singole scadenze degli incentivi dovuti.
art. 1224, comma 2, c.c.
Il maggior danno rispetto agli interessi legali deve essere specificamente allegato e provato; la mancata allegazione e prova ne comporta il rigetto.
art. 1, comma 1, d.lgs. 231/2002
La disciplina degli interessi moratori si applica alle transazioni commerciali e non alle convenzioni per incentivi energetici aventi natura pubblicistica.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2002
i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo
Le convenzioni per incentivi non rientrano nella nozione di transazione commerciale, poiché non riguardano la semplice acquisizione di merci o servizi contro un prezzo, ma sono strumenti accessivi o integrativi di provvedimenti amministrativi di incentivazione.
art. 24 D.M. 23 giugno 2016
I contratti relativi agli incentivi disciplinati dal decreto non sono qualificabili come transazioni commerciali ai fini del d.lgs. 231/2002.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo ha efficacia ex tunc e produce un effetto ripristinatorio, imponendo all’amministrazione di porre il privato nella situazione economica e giuridica in cui si sarebbe trovato se il potere fosse stato esercitato legittimamente sin dall’origine.
- Quando il bene della vita riconosciuto a seguito dell’annullamento consiste in una somma di denaro, il relativo credito conserva natura di debito di valuta e gli interessi legali per il ritardato pagamento decorrono dalle singole scadenze in cui la somma avrebbe dovuto essere corrisposta, non soltanto dalla sentenza di annullamento.
- La domanda giudiziale di annullamento di un diniego efficace può valere, ai fini della decorrenza degli interessi, come atto equivalente alla costituzione in mora, quando il privato non avrebbe potuto ottenere il pagamento prima della rimozione del provvedimento negativo.
- Le convenzioni per la concessione di incentivi pubblici, accessive o integrative di provvedimenti amministrativi e caratterizzate da contenuto predeterminato e finalità pubblicistica, non costituiscono transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002; ai relativi ritardi si applica quindi il tasso legale, non il tasso moratorio previsto per le transazioni commerciali.
- Il maggior danno rispetto agli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., non può essere riconosciuto d’ufficio, ma deve essere specificamente allegato e provato dal creditore.
- Quando l’amministrazione paga in corso di causa la sorte capitale dovuta in esecuzione dell’effetto ripristinatorio di una precedente sentenza, la domanda relativa a tale capitale diviene materia cessata; il giudizio può proseguire per le pretese accessorie, quali gli interessi legali.
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