Cassazione Civile, Ordinanza n. 14440/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giornalista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato stipulato il 17 maggio 2004 per la fornitura di segnalazioni e informazioni su fatti relativi a Monza e Brianza. In appello il collaboratore aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva accertato la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto sin dal 17.5.2004, riconoscendo la qualifica di corrispondente ex art. 12 c.n.l.g., ordinando il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale (oltre a ricorso incidentale condizionato). Tuttavia, prima della decisione, la società ha rinunciato al ricorso principale e gli eredi del lavoratore hanno rinunciato al ricorso incidentale; le rinunce sono state reciprocamente accettate.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della rinuncia al ricorso incidentale, entrambe accettate dalle controparti, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che la reciproca adesione alle rinunce escludesse ogni statuizione al riguardo ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione del processo e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non sorge l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
norma processuale che regola la trattazione in camera di consiglio e la riserva di deposito dell’ordinanza nei termini previsti
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalle controparti, determina l’estinzione del processo
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di estinzione per rinuncia con reciproca adesione delle parti, non si provvede sulle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché l’estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 12 c.n.l.g.
richiamato dalla sentenza di merito per il riconoscimento della qualifica di corrispondente
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo senza decisione sul merito.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia non è assimilabile al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
- In caso di estinzione del processo per reciproca adesione alle rinunce, il giudice può non provvedere sulle spese processuali.
- La declaratoria di estinzione preclude ogni scrutinio dei motivi di ricorso, poiché manca una decisione sul merito dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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