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Sentenza

Sentenza n. 190/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 02598/2023, resa tra le parti, il 31 agosto 2023, n. 2598, non notificata, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento: del d.D.G. dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, n. 848 dell’1 settembre 2022, nella parte in cui (art. 3) dispone che “Per la determinazione della stabilità biologica il parametro di riferimento che la Società S.C. Recycling dovrà̀ utilizzare è l’IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) sia per la fase ACT, sia di maturazione lenta, con limiti pari rispettivamente a 1000 mg O2/(kgSV.h) e 500 mg O2/(kgSV.h)”, nonché, ove occorra, le note ARPA prot. n. 14293 del 24 marzo 2020, del 14 agosto 2020 e dell’8 marzo 2021, nonché di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202400273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Art. 3 del decreto dirigenziale regionale n. 848 del 1° settembre 2022, che prescriveva l'utilizzo dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) per la determinazione della stabilità biologica del compost, oltre agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 alla realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio, ha impugnato la prescrizione relativa all'utilizzo dell'IRDP, sostenendo che essa introducesse una nuova condizione gestionale non prevista dai titoli autorizzativi originari. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 208, commi 3, 11, 12 e 13, del d.lgs. 152/2006, l'eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, il difetto di motivazione e la violazione della disciplina regionale sul procedimento amministrativo, assumendo che la modifica del titolo autorizzativo avrebbe richiesto un autonomo procedimento, con contraddittorio. Ha inoltre contestato l'erroneità dei presupposti, sostenendo l'inefficacia delle Linee guida regionali sul compostaggio adottate in periodo emergenziale, la necessità di fare riferimento alla normativa statale, l'estraneità dell'IRDP alla disciplina ordinaria degli impianti di compostaggio e l'eventuale illegittimità o inapplicabilità delle Linee guida per mancata notifica alla Commissione europea. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione della nota del 13 aprile 2022, con la quale l'amministrazione aveva disposto la sospensione dell'attività e indicato l'IRDP quale parametro da utilizzare. In appello la società ha sostenuto che tale nota fosse un atto endoprocedimentale e che la prescrizione lesiva fosse stata introdotta solo dal successivo decreto n. 848/2022.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello, confermando l'inammissibilità della domanda, ma con motivazione parzialmente diversa. Ha ritenuto che la nota del 13 aprile 2022 avesse natura provvedimentale quanto alla sospensione dell'autorizzazione per novanta giorni, poiché adottata ai sensi dell'art. 208, comma 13, lettera b), del d.lgs. 152/2006, fondata sull'accertato mancato rispetto delle condizioni autorizzative e corredata dall'avviso circa la possibilità di impugnazione. Tale nota avrebbe dovuto essere impugnata nei termini per contestarne l'efficacia. Il Collegio ha inoltre ritenuto evidente l'acquiescenza della società alle prescrizioni sull'IRDP, desunta dal comportamento complessivo dell'impresa, che aveva adeguato il piano di monitoraggio e controllo, inserendo il parametro contestato, e aveva così ottenuto la revoca della sospensione e la ripresa dell'attività. Da ciò deriva la sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere contro la prescrizione. Il Collegio ha escluso che la valutazione di soccombenza virtuale svolta dal TAR ai fini delle spese costituisse un giudicato sul merito. In via ulteriore, ha osservato che l'IRDP non costituiva necessariamente una nuova prescrizione estranea al titolo, poiché le autorizzazioni richiamavano standard di settore e l'obbligo di assicurare la maggiore efficienza dell'impianto; la verifica dell'IRDP era riconducibile alla gestione dei processi di trattamento e alle prescrizioni impiantistiche e gestionali volte a prevenire le emissioni odorigene, ai sensi dell'art. 272-bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006. Le Linee guida regionali del compostaggio e il successivo studio regionale erano stati considerati standard di efficienza di settore e non erano riferibili esclusivamente al periodo emergenziale. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    commi 3, 11, 12 e 13; comma 13, lettera b)

    La sospensione dell'attività autorizzata è legittimamente adottata quando siano accertati il mancato rispetto delle condizioni o delle prescrizioni autorizzative; il relativo provvedimento ha natura lesiva e deve essere impugnato nei termini.

  • art. 272-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006

    le autorizzazioni possono prevedere “prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento”

    La disposizione consente di imporre prescrizioni gestionali e criteri di monitoraggio diretti a prevenire o limitare le emissioni odorigene e i relativi impatti.

  • art. 3 e art. 12, lettera b), l. reg. n. 7/2019

    Sono state invocate dalla società in relazione alla necessità di un procedimento amministrativo, con contraddittorio, per modificare le prescrizioni del titolo autorizzativo; il giudice non ha accolto tali censure.

  • art. 105 c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato la disciplina del rinvio al giudice di primo grado, escludendone l'applicazione poiché non ricorreva un errore palese del TAR nell'escludere la legittimazione o l'interesse e l'appello è stato comunque respinto.

  • art. 99 c.p.a.

    È stato richiamato il principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 16 del 2024 sul rinvio al primo giudice in caso di inammissibilità; il CGARS ha ritenuto non necessario il rinvio nella fattispecie.

  • d.lgs. 36/2003, come modificato dal d.lgs. 121/2022

    Allegato 4, paragrafo 2, lettera h), e Allegato 8, punto 1, lettera a), punto 4)

    La società ne ha invocato la disciplina dell'IRDP quale parametro obbligatorio per l'ammissibilità in discarica, sostenendone l'estraneità all'impianto di compostaggio; il giudice non ha accolto tale prospettazione.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che dispone la sospensione di un'attività autorizzata per il mancato rispetto delle condizioni o prescrizioni del titolo, indica la durata della sospensione e reca l'avviso sull'impugnabilità ha natura provvedimentale e deve essere impugnato nel termine decadenziale, anche se inserito in un più ampio procedimento di verifica o adeguamento.
  • Il comportamento del destinatario che, dopo avere contestato una prescrizione, adegua volontariamente il proprio piano di monitoraggio e controllo alla prescrizione stessa e ottiene così la revoca della sospensione dell'attività può integrare acquiescenza e determinare il venir meno dell'interesse a ricorrere contro quella prescrizione.
  • Le prescrizioni relative alla gestione e al monitoraggio dei processi di trattamento possono essere ricondotte alle condizioni autorizzative originarie quando il titolo impone il rispetto degli standard di settore e l'adozione delle misure necessarie a garantire l'efficienza dell'impianto; la loro specificazione tecnica non costituisce necessariamente una modifica sostanziale del titolo che richieda un nuovo procedimento autorizzatorio.
  • L'art. 272-bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 consente di prevedere, nell'autorizzazione di impianti aventi potenziale impatto odorigeno, prescrizioni impiantistiche e gestionali e piani di monitoraggio finalizzati alla prevenzione e limitazione delle emissioni e dei relativi impatti.
  • La valutazione prognostica della soccombenza compiuta dal giudice esclusivamente per regolare le spese di lite non costituisce giudicato sul merito delle censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliRifiutiInvalidità del provvedimentoAppello
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipi di precauzione e prevenzione

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