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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10811/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (calciatore)

La controversia

La società aveva convenuto in giudizio un calciatore, tesserato per una società sportiva, chiedendo la restituzione di una somma corrispondente al premio scudetto che aveva versato su richiesta di una distinta società finanziaria. Sosteneva che il pagamento fosse privo di causa, poiché non esisteva un rapporto obbligatorio tra essa e il calciatore e l’operazione finanziaria cui si riferiva la disposizione non aveva avuto effettivo corso. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 28 settembre 2016, aveva respinto il gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; il testo non ne espone il contenuto. Il calciatore non ha svolto attività difensiva. La Corte non ha esaminato le censure di merito, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di prova della rituale notificazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava dimostrato il perfezionamento della notificazione al resistente, da eseguire all’estero secondo la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965; non era stata neppure depositata la traduzione asseverata dell’atto nella lingua del Paese di notificazione. In caso di esito negativo della notificazione, il ricorrente aveva l’onere, in tempi ragionevoli e senza attendere un provvedimento autorizzativo, di attivarsi per riprendere il procedimento notificatorio, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. La società, pur dando atto di non avere la relata, non aveva allegato di essersi tempestivamente attivata per rinnovare la notificazione né aveva chiesto un termine dimostrando i presupposti per la rimessione in termini. La documentazione prodotta dopo l’udienza pubblica non poteva essere considerata: nel giudizio di cassazione i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso possono essere prodotti, in assenza di un termine fissato ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., solo fino all’udienza e prima dell’inizio della relazione. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, poiché l’intimato non aveva svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965

    La notifica al V. doveva essere effettuata in (OMISSIS), ove egli attualmente risiede, ai sensi della Convenzione de l’Aja del 15 novembre 1965.

    La notificazione all’estero doveva essere effettuata secondo la procedura prevista dalla Convenzione; nella specie, il suo perfezionamento non risultava dimostrato.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Infatti, nel giudizio di cassazione la produzione di documenti (anche in fotocopia, con i limiti probatori di cui all’art. 2719 c.c.) relativi alla ammissibilità del ricorso è consentita in assenza della fissazione di un termine da parte dell’art. 372 c.p.c., comma 2, – soltanto fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione (Sez. L, Sentenza n. 23321 del 15/12/2004, Rv. 578184- 01; Sez. 1, Sentenza n. 15350 del 01/12/2000, Rv. 542326- 01; Sez. L, Sentenza n. 13865 del 19/10/2000, Rv. 541068- 01; Sez. L, Sentenza n. 3736 del 28/03/2000, Rv.535121- 01): altrimenti risultando insostenibilmente vulnerato il diritto di difesa della controparte.

    I documenti relativi all’ammissibilità del ricorso per cassazione possono essere prodotti soltanto fino all’udienza di discussione e prima dell’inizio della relazione, quando non sia stato fissato il termine previsto dalla disposizione; una produzione successiva comprometterebbe il diritto di difesa della controparte.

  • art. 2719 c.c.

    Infatti, nel giudizio di cassazione la produzione di documenti (anche in fotocopia, con i limiti probatori di cui all’art. 2719 c.c.) relativi alla ammissibilità del ricorso è consentita in assenza della fissazione di un termine da parte dell’art. 372 c.p.c., comma 2, – soltanto fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione (Sez. L, Sentenza n. 23321 del 15/12/2004, Rv. 578184- 01; Sez. 1, Sentenza n. 15350 del 01/12/2000, Rv. 542326- 01; Sez. L, Sentenza n. 13865 del 19/10/2000, Rv. 541068- 01; Sez. L, Sentenza n. 3736 del 28/03/2000, Rv.535121- 01): altrimenti risultando insostenibilmente vulnerato il diritto di difesa della controparte.

    La produzione di documenti in fotocopia resta soggetta ai limiti probatori stabiliti dall’art. 2719 c.c.; la decisione non ne precisa ulteriormente il contenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il comma 1-bis è richiamato come parametro per determinare l’importo del contributo unificato ulteriore, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione non si perfeziona, il ricorrente deve attivarsi per riprendere il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole, commisurato al tempo necessario per conoscere l’esito negativo e acquisire le informazioni necessarie, senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione. La rimessione in termini è possibile soltanto in presenza di circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • Nel giudizio di cassazione, i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, in assenza di un termine appositamente fissato, possono essere prodotti fino all’udienza di discussione e prima dell’inizio della relazione; la produzione successiva non è consentita, anche per tutelare il diritto di difesa della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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