Sentenza del 15/06/2018 n. 15827 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE Reddito derivante da opere e servizi ultrannuali - Valutazione - Metodo contabile del costo - Autorizzazione - Necessità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l’avviso di accertamento ai fini IRPEG e ILOR relativo all’anno d’imposta 1997. L’accertamento aveva rettificato il reddito d’impresa da Lire 5.310.000 a Lire 230.957.000, contestando, tra l’altro, ricavi non contabilizzati derivanti da opere pluriennali e storni ritenuti ingiustificati. L’Agenzia ha denunciato la violazione del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la violazione degli artt. 60, commi 5 e 6, del TUIR in materia di valutazione delle opere ultrannuali e l’omessa pronuncia su uno dei rilievi dell’accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito, e quindi inammissibile per carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato della società. È stata confermata la sentenza regionale di annullamento dell’avviso di accertamento. La Corte ha stabilito che l’adozione del metodo contabile del costo per le opere e i servizi ultrannuali richiede l’autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante silenzio-assenso, ma che tale autorizzazione e la sua efficacia non dipendono dall’allegazione alla dichiarazione dei redditi del prospetto previsto dall’art. 60, comma 6, del TUIR. Nel caso concreto, la società aveva richiesto l’autorizzazione, l’Ufficio non aveva manifestato dissenso nel termine previsto e il metodo era stato correttamente applicato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione di rigetto della pretesa fiscale implicava anche il rigetto del rilievo sugli storni. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la seconda autonoma motivazione della sentenza era già sufficiente a sostenerne l’esito. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 60, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Le imprese che contabilizzano opere, forniture e servizi ultrannuali valutando le rimanenze al costo possono determinare il reddito con tale metodo qualora siano state espressamente autorizzate dall’Amministrazione finanziaria.
Il metodo contabile del costo per le opere ultrannuali è utilizzabile solo previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria. Nel caso esaminato, la richiesta non contestata dall’Ufficio nel termine previsto ha consentito l’efficacia dell’autorizzazione.
Art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Prevede l’allegazione alla dichiarazione dei redditi di un prospetto con gli elementi identificativi e valutativi delle opere, forniture e servizi in corso.
L’obbligo di presentare il prospetto è distinto dall’adozione del metodo contabile del costo. La sua omissione non comporta automaticamente la decadenza dall’autorizzazione né rende inefficace il metodo, in assenza di una specifica previsione normativa.
Art. 9 del d.P.R. n. 42 del 1988
La richiesta di autorizzazione si intende accolta se non contestata dall’Amministrazione nel termine di tre mesi; l’efficacia è subordinata all’adozione del metodo contabile previsto dall’art. 60, comma 5, del TUIR.
Il silenzio dell’Amministrazione può determinare l’accoglimento della richiesta. La condizione di efficacia riguarda l’effettiva applicazione del metodo contabile autorizzato e non l’allegazione del prospetto previsto dal comma 6 dell’art. 60.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo particolare e motivata urgenza.
La questione è stata esaminata dalla Commissione regionale come autonoma ragione di annullamento dell’accertamento. Tuttavia, in cassazione, il motivo dell’Agenzia è divenuto irrilevante perché l’altra autonoma motivazione della sentenza, relativa al metodo contabile, è stata confermata.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto complessivo della pretesa implica logicamente il rigetto anche di uno specifico rilievo non esaminato espressamente.
Massime di principio
- Per adottare il metodo contabile del costo nella valutazione delle opere e dei servizi ultrannuali occorre una specifica autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria; il mancato diniego entro il termine previsto può valere come autorizzazione per silenzio-assenso.
- L’autorizzazione è collegata all’effettiva applicazione del metodo contabile autorizzato, non alla mera allegazione del prospetto informativo previsto dalla normativa. L’omissione del prospetto, da sola, non determina automaticamente la decadenza dal metodo.
- In una controversia fiscale, una sentenza fondata su più motivazioni autonome resta valida se anche una sola di esse resiste alle contestazioni: le censure contro le altre motivazioni possono diventare inammissibili per difetto di interesse.
- L’assenza di una pronuncia espressa su ogni singolo argomento non integra necessariamente omessa pronuncia quando il dispositivo e la motivazione complessiva implicano il rigetto della relativa pretesa.
- Per contestare efficacemente un accertamento relativo a opere pluriennali è essenziale documentare la richiesta di autorizzazione, l’eventuale formazione del silenzio-assenso e la concreta applicazione uniforme del metodo contabile autorizzato.
- La disciplina applicabile deve essere verificata con riferimento all’anno d’imposta e alla normativa ratione temporis, poiché le disposizioni citate nella sentenza sono state successivamente modificate o abrogate.
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