Cassazione Penale, Sentenza n. 33184/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e omessa valutazione di una prova decisiva con riferimento alla presunta inattendibilità della persona offesa, denunciando una valutazione "frazionata" delle sue dichiarazioni; 2) errata qualificazione giuridica del fatto: la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché rapina (contestazione degli artt. 628 e 392 c.p.); 3) la violenza privata (art. 610 c.p.) sarebbe stata solo tentata e non consumata per difetto di coercizione (riferimento agli artt. 56 e 610 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura insuperabilmente generica e in gran parte fattuale: i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua e hanno esaminato gli elementi istruttori e i riscontri obiettivi a favore delle dichiarazioni della persona offesa; la valutazione della credibilità è questione di fatto insindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché solleva una questione di merito non dedotta in precedenza e quindi non consentita in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dai fatti di merito emergeva che la persona offesa era stata effettivamente costretta (trascinata, percossa, privazione del cellulare in corso di chiamata al 113), pertanto la violenza privata è stata consumata. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di rimborso spese avanzata dalla parte civile che non ha partecipato all'udienza di trattazione orale.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina; i giudici di merito hanno ritenuto la condotta connotata da sottrazione/impossessamento e quindi compatibile con la qualificazione di rapina
art. 610 cod. pen.
Violenza privata: la Corte ha ritenuto il reato consumato quando la vittima è stata costretta con violenza a tenere un determinato comportamento (trascinata, percossa, privazione del cellulare durante chiamata)
art. 392 cod. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che la qualificazione alternativa richiedeva valutazioni di merito non proponibili per la prima volta in Cassazione
art. 56 cod. pen.
Principio di tentativo/consumazione: invocato dalla difesa per sostenere che la violenza privata fosse solo tentata; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui il delitto è consumato se la condotta ha costretto la vittima ad assumere il comportamento voluto
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limite alla motivazione nuova in Cassazione: la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo che solleva in via principale questioni di merito non già proposte nei precedenti gradi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale al riassunto dei motivi del ricorso secondo le norme procedurali (viene menzionato per la sintesi dei motivi)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese nella Cassazione: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto: in Cassazione può essere sindacata solo se emergono manifeste contraddizioni o palesi vizi logico-giuridici nella motivazione; censure meramente fattuali o generiche sono inammissibili.
- Le questioni di qualificazione giuridica che dipendono da una diversa ricostruzione dei fatti non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione (limiti dell'art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La violenza privata si considera consumata quando la condotta violenta o minacciosa ha effettivamente costretto la vittima ad assumere il comportamento voluto; elementi concreti come percosse, trascinamenti o la privazione del telefono durante una chiamata possono integrare la consumazione.
- Se una parte civile non interviene nella discussione orale in Cassazione e si limita a depositare memoria e nota spese, non è automatica la condanna della parte imputata al rimborso delle spese in favore della parte civile per il grado di legittimità.
- Un ricorso generico che non affronta in modo analitico il apparato motivazionale del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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