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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33184/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e omessa valutazione di una prova decisiva con riferimento alla presunta inattendibilità della persona offesa, denunciando una valutazione "frazionata" delle sue dichiarazioni; 2) errata qualificazione giuridica del fatto: la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché rapina (contestazione degli artt. 628 e 392 c.p.); 3) la violenza privata (art. 610 c.p.) sarebbe stata solo tentata e non consumata per difetto di coercizione (riferimento agli artt. 56 e 610 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura insuperabilmente generica e in gran parte fattuale: i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua e hanno esaminato gli elementi istruttori e i riscontri obiettivi a favore delle dichiarazioni della persona offesa; la valutazione della credibilità è questione di fatto insindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché solleva una questione di merito non dedotta in precedenza e quindi non consentita in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dai fatti di merito emergeva che la persona offesa era stata effettivamente costretta (trascinata, percossa, privazione del cellulare in corso di chiamata al 113), pertanto la violenza privata è stata consumata. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di rimborso spese avanzata dalla parte civile che non ha partecipato all'udienza di trattazione orale.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; i giudici di merito hanno ritenuto la condotta connotata da sottrazione/impossessamento e quindi compatibile con la qualificazione di rapina

  • art. 610 cod. pen.

    Violenza privata: la Corte ha ritenuto il reato consumato quando la vittima è stata costretta con violenza a tenere un determinato comportamento (trascinata, percossa, privazione del cellulare durante chiamata)

  • art. 392 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che la qualificazione alternativa richiedeva valutazioni di merito non proponibili per la prima volta in Cassazione

  • art. 56 cod. pen.

    Principio di tentativo/consumazione: invocato dalla difesa per sostenere che la violenza privata fosse solo tentata; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui il delitto è consumato se la condotta ha costretto la vittima ad assumere il comportamento voluto

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limite alla motivazione nuova in Cassazione: la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo che solleva in via principale questioni di merito non già proposte nei precedenti gradi

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale al riassunto dei motivi del ricorso secondo le norme procedurali (viene menzionato per la sintesi dei motivi)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese nella Cassazione: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto: in Cassazione può essere sindacata solo se emergono manifeste contraddizioni o palesi vizi logico-giuridici nella motivazione; censure meramente fattuali o generiche sono inammissibili.
  • Le questioni di qualificazione giuridica che dipendono da una diversa ricostruzione dei fatti non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione (limiti dell'art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • La violenza privata si considera consumata quando la condotta violenta o minacciosa ha effettivamente costretto la vittima ad assumere il comportamento voluto; elementi concreti come percosse, trascinamenti o la privazione del telefono durante una chiamata possono integrare la consumazione.
  • Se una parte civile non interviene nella discussione orale in Cassazione e si limita a depositare memoria e nota spese, non è automatica la condanna della parte imputata al rimborso delle spese in favore della parte civile per il grado di legittimità.
  • Un ricorso generico che non affronta in modo analitico il apparato motivazionale del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile.

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