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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10651/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Un soggetto che si dichiarava creditore del proprio padre aveva convenuto in giudizio il padre, il nonno e un terzo venditore per ottenere l'accertamento della simulazione di una vendita immobiliare, sostenendo che l'acquirente apparente fosse il nonno ma il reale acquirente fosse il padre, mediante interposizione fittizia di persona. Chiedeva inoltre di accertare che un ulteriore acquisto di terreni era stato compiuto dal nonno solo apparentemente, essendo in realtà riferibile al padre, con obbligo del nonno di ritrasferire i beni al figlio secondo accordi interni. Il Tribunale aveva rigettato le domande per difetto di prova della simulazione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione l'attore soccombente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e seguenti c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse esaminato i singoli elementi indiziari separatamente, invece di valutarli complessivamente, e avesse così erroneamente escluso la prova presuntiva della simulazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che il controllo di legittimità sulla valutazione delle presunzioni è possibile solo quando il giudice di merito abbia violato i criteri giuridici di formazione della prova critica, ad esempio negando rilevanza a singoli indizi senza considerarne la sintesi complessiva; nel caso concreto, però, la Corte d'appello aveva svolto una valutazione articolata e coerente degli elementi di fatto secondo l'art. 2729 c.c. Pertanto, la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione degli indizi ai fini della prova presuntiva deve essere compiuta secondo i criteri legali della presunzione semplice; la censura è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito li abbia violati, non quando abbia effettuato una valutazione complessiva degli elementi di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché, in sostanza, mira a contestare la valutazione di merito degli elementi probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2729 c.c.; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di formazione della prova presuntiva può essere denunciata come vizio di violazione di legge, ma solo nei limiti in cui il giudice di merito abbia realmente disatteso tali criteri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di prova per presunzioni semplici, il giudice di merito deve valutare gli indizi nel loro insieme e nella loro sintesi complessiva, non isolatamente, per apprezzarne la gravità, precisione e concordanza.
  • La censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce la violazione dei criteri legali di formazione della prova presuntiva; non è invece consentito chiedere alla Corte di legittimità una nuova rivalutazione del materiale probatorio.
  • Quando la decisione di merito dia conto di una valutazione articolata e complessiva degli elementi indiziari, la doglianza che ne contesti l'esito si risolve in un'inammissibile richiesta di riesame del merito.
  • L'accertamento della simulazione contrattuale fondato su presunzioni richiede una verifica unitaria del quadro indiziario, ma il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di fatto del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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