Cassazione Civile, Ordinanza n. 06652/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Una società, dichiarata in liquidazione giudiziale su ricorso di una creditrice, ha proposto reclamo contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'apertura della procedura. La contestazione ruotava attorno alla pretesa operatività della compensazione tra il credito vantato dalla creditrice istante e un controcredito della reclamante, divenuto nel frattempo definitivo per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme del CCII sulla notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione, lamentando anche il mancato esame della richiesta di rimessione in termini per la notifica al pubblico ministero; (2) violazione dell'art. 1243 c.c. per errata esclusione della compensazione legale; (3) omesso esame circa l'inesistenza dello stato di insolvenza; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi a corrispondenza e vicende amministrative collegate a un progetto edificatorio. La ricorrente sosteneva inoltre che il sopravvenuto giudicato sul proprio controcredito dovesse incidere sull'apertura della procedura e sulla valutazione dell'insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile, in parte perché generico e in parte perché non colpiva una statuizione autonomamente impugnabile; il secondo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi, essendo la questione della compensazione stata trattata dai giudici di merito come profilo incidentale rispetto allo stato di insolvenza e non come contestazione della legittimazione del creditore istante; il terzo perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito; il quarto per difetto di decisività, poiché la conferma della liquidazione giudiziale era stata fondata su altri elementi, in particolare sui bilanci. La Corte ha anche sottolineato che l'insolvenza è una condizione dinamica che può emergere nel corso del processo e che il sopravvenuto giudicato sul controcredito poteva incidere al più sulla legittimazione ad agire della creditrice, non sullo stato di insolvenza della debitrice. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., a quella ex art. 96, comma 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 CCII
norma richiamata quale base del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
art. 52, comma 3, CCII
il motivo relativo alla notificazione e alla rimessione in termini è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha osservato che la decisione sulla sospensione non è impugnabile per cassazione e che la censura era generica.
art. 1243 c.c.
la compensazione non è stata ritenuta decisiva rispetto allo stato di insolvenza; il sopravvenuto giudicato sul controcredito poteva incidere al più sulla legittimazione ad agire del creditore istante.
art. 2, lett. b), CCII
l'insolvenza è qualificata come condizione dinamica, suscettibile di emergere anche nel corso del processo.
artt. 41, 42, 49 e 121, comma 1, CCII
richiamati per affermare che lo stato di insolvenza può essere accertato sulla base di elementi acquisiti nel corso del giudizio.
art. 360 c.p.c.
invocato nei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che alcune censure, formalmente ex n. 5, erano in realtà critiche di merito o prive di decisività.
art. 380-bis c.p.c.
procedimento accelerato seguito dalla Corte; la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria/soccombenza aggravata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale, la compensazione tra crediti può essere rilevante solo se incide realmente sul presupposto dell'insolvenza; il sopravvenuto giudicato sul controcredito non elimina automaticamente lo stato di insolvenza.
- Lo stato di insolvenza è una condizione dinamica e può essere accertato anche sulla base di elementi sopravvenuti o comunque acquisiti nel corso del processo, non essendo confinato alla sola situazione esistente al momento iniziale della domanda.
- Una censura per omesso esame o violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale richiede l'indicazione di fatti realmente decisivi: è inammissibile se i fatti allegati non sono stati effettivamente posti a base della decisione o se la decisione è sorretta da autonome ragioni non aggredite.
- Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente; la genericità dell'allegazione, specie sulla pretesa nullità degli atti o sulla richiesta di rimessione in termini, conduce all'inammissibilità.
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