Cassazione Civile, Ordinanza n. 14587/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due coniugi avevano convenuto la banca chiedendo in via principale la nullità dei contratti di investimento in obbligazioni argentine del 4 giugno 1999 e del contratto quadro di intermediazione, e in subordine la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva riconosciuto un inadempimento della banca con condanna al pagamento di una somma, ma la corte d'appello, accogliendo l'appello principale della banca e rigettando quello incidentale degli investitori, aveva escluso la nullità del contratto quadro, ritenendo l'adeguamento alla normativa sopravvenuta e l'assenza di violazioni formali o sostanziali che comportassero nullità; aveva inoltre ritenuto non provata l'esecuzione dell'operazione come offerta fuori sede e aveva valorizzato l'adempimento degli obblighi informativi, la qualità di investitori esperti dei clienti e l'assenza di prova del nesso causale tra eventuali omissioni informative e il danno. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 23 TUF e vizio motivazionale per il mancato adeguamento del contratto quadro del 1991 alla normativa sopravvenuta e per la carenza di requisiti di forma-contenuto della lettera di adeguamento del 15 giugno 1998; 2) violazione delle norme sulla confessione stragiudiziale e sul principio di non contestazione, lamentando che la corte d'appello avesse mal valutato la testimonianza volta a provare che l'operazione era stata conclusa fuori sede; 3) violazione degli artt. 30 e 31 TUF e dell'art. 36 Reg. Consob, sostenendo che, una volta provata l'offerta fuori sede, si sarebbero dovute applicare le relative garanzie, incluse le indicazioni sul recesso e sulla qualifica del promotore; 4) violazione degli artt. 28 e 29 Reg. Consob per la mancata informazione sul rating speculative grade del titolo; 5) vizio motivazionale per l'asserita superficialità nella qualificazione come speculativi di investimenti successivi del 2002. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, in parte per difetto di autosufficienza, in parte perché diretti a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove riservati al giudice di merito, e in parte perché formulati secondo un paradigma di vizio motivazionale non più vigente; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non denunciava una vera violazione dei canoni ermeneutici, oltre che perché il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, nel testo applicabile, consente solo l'omesso esame di un fatto decisivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla corte d'appello circa il luogo di conclusione dell'operazione e l'insussistenza dell'offerta fuori sede, valutazione ritenuta insindacabile in sede di legittimità se logica e coerente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo specificato se l'asserita omissione informativa sul rating fosse stata dedotta già in primo grado. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato secondo il vecchio vizio di motivazione non più esistente e comunque volto a ottenere una nuova valutazione del merito. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
richiede l'adeguamento del contratto quadro alla normativa sopravvenuta, ma la censura proposta è stata giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza e per erronea impostazione del motivo.
art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998
la Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse stata dimostrata la mancanza delle indicazioni obbligatorie o che tale deduzione fosse stata adeguatamente autosufficiente.
art. 31 d.lgs. n. 58/1998
invocato in relazione all'offerta fuori sede; la Corte ha ritenuto non provata la conclusione dell'operazione con tale modalità.
art. 36 Reg. Consob n. 11522/1998
presuppone l'accertamento dell'offerta fuori sede; poiché tale fatto è stato ritenuto non provato, la disciplina specifica è stata esclusa.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
la sua violazione non comporta nullità, ma eventualmente responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'intermediario.
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
richiamato per l'obbligo informativo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 2730 c.c.
invocato in tema di confessione stragiudiziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l'accertamento di fatto.
art. 2733 c.c.
invocato in tema di confessione giudiziale o stragiudiziale; non è stata accolta la lettura proposta dai ricorrenti.
art. 2735 c.c.
richiamato in tema di efficacia della confessione; la Corte ha rimesso l'apprezzamento delle prove al giudice di merito.
art. 167 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di non contestazione, ma senza esito favorevole per i ricorrenti.
art. 115 c.p.c.
la Corte ha ribadito la libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo prova legale.
art. 116 c.p.c.
consente la libera valutazione degli elementi probatori, e l'apprezzamento del giudice di merito è insindacabile se logico e coerente.
art. 360 c.p.c.
la Corte distingue tra violazione di legge e contestazione dell'accertamento fattuale; il vizio ex n. 5, nel testo applicabile, riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 54 d.l. n. 83/2012
stabilisce l'applicazione del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, alle sentenze pubblicate dal 25 settembre 2012.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
giustifica il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
L. n. 134/2012
di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per l'applicabilità del nuovo vizio motivazionale.
L. n. 228/2012
ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La deduzione di nullità di un contratto quadro o di un ordine di investimento richiede una specifica allegazione e una completa autosufficienza del ricorso; non è sufficiente richiamare parzialmente il contenuto del documento senza trascriverne le parti necessarie alla verifica della censura.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sull'accertamento dei fatti in una denuncia di violazione di legge: la critica che attacchi la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito resta estranea al vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.
- Il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 si riduce all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più ammessi motivi che lamentino semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La valutazione delle prove, salvo che si tratti di prova legale, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e coerente, anche se la parte ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria non comporta automaticamente la nullità del contratto o dell'operazione; occorre verificare la specifica disciplina applicabile e, nei casi pertinenti, l'eventuale responsabilità dell'intermediario e il nesso causale con il pregiudizio allegato.
- L'applicabilità delle regole sull'offerta fuori sede presuppone la prova che l'operazione sia stata effettivamente conclusa con tale modalità; in mancanza di tale accertamento, non possono operare le correlate prescrizioni formali e informative specifiche.
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