Sentenza del 09/06/2021 n. 2927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Società italiana holding - Attività turistico-alberghiera - Esercizio diretto - Rileva - Esercizio in partecipazione - Rileva - Holding mera detenzione - Esclusione - Partecipazione totalitaria - Società diritto inglese - Avvenuta acquisizione - Rileva - Albergo proprietà partecipata - Società italiana holding - Avvio ristrutturazione - Società italiana holding - Sostenimento spese - Società italiana holding - Detrazione Iva pagata - Oggettiva legittimità - Sussiste - Richiesta rimborso Iva - Ente impositore - Operazioni preparatorie monte - Operazioni attive valle - Nesso diretto - Sussiste - Operazioni attive - Immediata effettuazione - Non rileva - Illegittimità diniego - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La holding italiana, titolare di una partecipazione totalitaria in una società di diritto inglese proprietaria di un albergo in Italia, ha sostenuto spese di ristrutturazione dell'immobile e detratto integralmente l'IVA addebitata. L'ente impositore ha negato il rimborso IVA contestando la legittimità della detrazione/rimborso, presumibilmente ritenendo che la holding fosse una mera società di detenzione o che mancasse il collegamento tra le spese sostenute e l'esercizio di operazioni imponibili.
La decisione
Il provvedimento di diniego del rimborso IVA è stato ritenuto illegittimo. La Corte ha ritenuto che la holding non fosse mera detenzione ma fosse legittimata allo svolgimento di attività turistico-alberghiera direttamente e/o in partecipazione, e quindi poteva legittimamente sostenere spese per la ristrutturazione dell'albergo detenuto tramite partecipata. È stato affermato che, quando sussiste il nesso fra le operazioni preparatorie a monte (lavori e spese di ristrutturazione) e le operazioni imponibili successive a valle (svolgimento dell'attività alberghiera), il mancato svolgimento immediato di operazioni attive durante la fase di ristrutturazione non preclude il diritto alla detrazione/rimborso dell'IVA. Conseguentemente il diniego del rimborso è illegittimo e la società ricorrente ha diritto al rimborso.
Norme richiamate
Cass. 3106/14 (giurisprudenza)
La giurisprudenza ha interpretato che la qualifica di holding non di mera detenzione e la sussistenza di un nesso fra operazioni preparatorie (spese per ristrutturazione) e le operazioni imponibili successive legittimano la detrazione/rimborso dell'IVA; non è richiesta l'immediata effettuazione di operazioni attive durante la fase preparatoria.
Massime di principio
- La detrazione o il rimborso dell'IVA sugli acquisti preparatori è possibile se esiste un nesso diretto tra tali acquisti e le operazioni imponibili future, anche se le operazioni attive non sono immediatamente svolte durante la fase preparatoria.
- La qualifica di "holding" non esclude automaticamente il diritto alla detrazione IVA: va valutata la concreta attività e la possibilità di esercitare l'attività tramite partecipazione (es. esercizio in partecipazione).
- La proprietà dell'immobile tramite una partecipata (anche estera) non impedisce alla società madre di detrarre l'IVA sulle spese che sostiene se tali spese sono funzionali all'attività commerciale cui la partecipata è o sarà destinata.
- In caso di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria, è importante documentare il nesso funzionale tra le spese sostenute e l'attività economica futura (contratti, piani di ristrutturazione, provvedimenti aziendali, atti di gestione della partecipata).
- L'assenza di immediata produzione di ricavi durante il periodo di ristrutturazione non è di per sé motivo sufficiente per negare la detrazione/rimborso dell'IVA.
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