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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 6293 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Video poker - Prelievo fiscale a forfeit - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. L'autorità giudicante ha ritenuto che l'apparecchio fosse classificabile come gioco d'azzardo e che, non essendo disponibili dati effettivi sulle giocate a causa dell'assenza di sistemi di memorizzazione o collegamento con totalizzatori, l'Ufficio fosse legittimato a calcolare l'imponibile in via forfetaria. L'avviso di accertamento è stato quindi considerato legittimo e adeguatamente motivato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento e del prelievo fiscale calcolato a forfait, presumibilmente sostenendo che l'apparecchio non consentisse una ricostruzione attendibile delle giocate o che non fosse correttamente qualificabile come gioco d'azzardo. Dal verbale di sequestro risultava invece che l'apparecchio era un video poker, con caratteristiche proprie del gioco d'azzardo, non memorizzava le giocate e non era collegato a totalizzatori. Per tale ragione l'Ufficio ha determinato le somme giocate mediante il criterio forfetario previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 39-quater, terzo comma, del D.Lgs. n. 269 del 2003

    Quando un apparecchio da gioco non consente di determinare direttamente le somme giocate, in particolare perché non memorizza le giocate o non è collegato a sistemi di totalizzazione, l'amministrazione può determinare tali somme mediante un criterio forfetario. La norma è stata ritenuta applicabile al video poker sequestrato.

Massime di principio

  • Un apparecchio con caratteristiche proprie del video poker o del gioco d'azzardo può essere assoggettato al relativo prelievo fiscale anche se il gestore contesta la qualificazione dell'apparecchio.
  • Se l'apparecchio non registra le giocate e non è collegato a totalizzatori o sistemi equivalenti, l'amministrazione può utilizzare il metodo forfetario previsto dalla legge invece di una ricostruzione analitica.
  • Il verbale di sequestro può costituire un elemento probatorio rilevante per accertare sia la natura dell'apparecchio sia l'assenza di sistemi di memorizzazione o collegamento.
  • L'avviso di accertamento è legittimo quando indica la base normativa del calcolo forfetario e motiva in modo coerente l'impossibilità di determinare le giocate effettive.

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