Sentenza n. 948/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del decreto presidenziale n. -OMISSIS--OMISSIS- avente ad oggetto la “Riorganizzazione della macrostruttura dell’ente – Rilevazione eccedenze personale”; del decreto presidenziale n. -OMISSIS- -OMISSIS-, recante l’atto di indirizzo relativo alla suddetta riorganizzazione; dell’art. 29 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato dal decreto presidenziale -OMISSIS-; della nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- avente ad oggetto “Riorganizzazione delle macrostrutture dell’ente, con riduzione delle strutture apricali e conseguente riassegnazione degli incarichi dirigenziali – dichiarazione di posizioni eccedentarie – Individuazione ex art. 33 e ss. D.Lgs. 165/2001”, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16 novembre 2025, per l’annullamento dei decreti del Presidente della Provincia di Imperia nn. -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS--OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riorganizzazione della macrostruttura della Provincia, atto di indirizzo presidenziale, modifica del regolamento degli uffici e dei servizi, dichiarazione di eccedenza di posizioni dirigenziali e successivi decreti modificativi
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già titolare di incarichi dirigenziali presso la Provincia di Imperia, ha impugnato gli atti con cui l’ente ha ridotto i settori della propria macrostruttura da sei a quattro, riallocando le relative funzioni e dichiarando l’eccedenza di due posizioni dirigenziali. Ha dedotto, in primo luogo, l’incompetenza del Presidente della Provincia, sostenendo che gli indirizzi generali sull’organizzazione degli uffici spettassero al Consiglio provinciale. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative, poiché il provvedimento sarebbe stato adottato due giorni dopo la comunicazione di avvio, prima della scadenza del termine assegnato per presentare osservazioni. Ha denunciato il difetto di motivazione, il travisamento dei presupposti e l’inconsistenza delle ragioni poste a fondamento della riorganizzazione. In subordine, ha contestato l’individuazione delle posizioni dirigenziali eccedentarie, assumendo la violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ha poi impugnato la modifica del regolamento degli uffici, deducendo la violazione dell’art. 19, comma 1-ter, del d.lgs. n. 165/2001 per l’introduzione di una nuova ipotesi di revoca degli incarichi dirigenziali. Infine, ha sostenuto che la riorganizzazione fosse stata sviata dal fine istituzionale e preordinata a neutralizzare il suo ruolo e ad allontanarla dall’ente. Con i motivi aggiunti ha impugnato ulteriori decreti modificativi della macrostruttura, deducendo illegittimità derivata, violazione del principio del contrarius actus, violazione delle norme sull’organizzazione degli enti locali e sul lavoro pubblico, nonché contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale nel merito, prescindendo dall’esame dell’eccezione generale di inammissibilità sollevata dalla Provincia. Ha escluso l’incompetenza del Presidente, rilevando che lo Statuto attribuisce al Presidente il potere di adottare i regolamenti di organizzazione interna, definire gli incarichi dirigenziali e svolgere attività propulsiva verso gli uffici, mentre gli indirizzi generali erano stati previamente fissati dal Consiglio provinciale e recepiti nel regolamento dell’ente. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative poiché gli atti di macro-organizzazione hanno natura di atti amministrativi generali e sono sottratti agli obblighi partecipativi ai sensi dell’art. 13 della l. n. 241/1990; inoltre, la titolarità di un ufficio non attribuisce di per sé il diritto a partecipare al procedimento organizzativo. Ha ritenuto non fondato il difetto di motivazione, riconoscendo all’amministrazione un’ampia discrezionalità programmatica e limitando il sindacato ai casi di travisamento dei fatti o manifesto eccesso di potere. Nel caso concreto, le esigenze di razionalizzazione della struttura e contenimento della spesa erano state ritenute sufficientemente esplicitate e non manifestamente irragionevoli; la soppressione di alcuni settori comportava la riallocazione, non la soppressione, delle funzioni. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla modifica regolamentare concernente la revoca degli incarichi, poiché la ricorrente non era più titolare di incarico dirigenziale quando la modifica era stata adottata e la precedente revoca non poteva esserne stata causata. Ha respinto anche la censura di sviamento, reputando insufficienti gli elementi indiziari e rilevando sia la motivazione organizzativa degli atti sia il decorso di circa due anni dalla precedente revoca dell’incarico. Quanto alla dichiarazione di eccedenza, ha osservato che si tratta di un atto attinente al rapporto di lavoro, contestabile davanti al giudice ordinario. I motivi aggiunti sono stati respinti nella parte relativa ai vizi derivati e dichiarati inammissibili per il resto, poiché i decreti impugnati si limitavano a modificare la ripartizione interna e la denominazione di servizi e uffici senza arrecare un pregiudizio concreto alla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, lett. c), l. n. 241/1990
svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia
La disposizione statutaria è stata utilizzata per ricondurre alla competenza presidenziale l’atto di indirizzo sulla riorganizzazione della macrostruttura.
art. 15, comma 3, lett. l), dello Statuto provinciale
La competenza presidenziale a definire gli incarichi dirigenziali interni ed esterni concorre a fondare la legittimità dell’intervento sulla macro-organizzazione.
art. 15, comma 3, lett. m), dello Statuto provinciale
adotta, mediante decreto, i regolamenti di organizzazione interna dell’Ente
La disposizione attribuisce al Presidente la competenza ad adottare atti di organizzazione interna, inclusa la riorganizzazione della macrostruttura, nel rispetto degli indirizzi generali consiliari.
art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241
Gli obblighi di partecipazione non si applicano all’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; la macro-organizzazione è stata qualificata come atto amministrativo generale.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La titolarità di un ufficio non attribuisce automaticamente al titolare il diritto di partecipare al procedimento di adozione degli atti organizzativi.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’obbligo di motivazione degli atti di riorganizzazione è rispettato quando l’amministrazione espone ragioni organizzative non manifestamente irragionevoli o incoerenti.
art. 19, comma 1-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La censura sulla tassatività delle ipotesi di revoca è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo la ricorrente titolare di incarico al momento della modifica regolamentare.
art. 6, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione è stata invocata in relazione all’individuazione delle posizioni dirigenziali eccedentarie, senza essere esaminata nel merito nella decisione riportata.
art. 33 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La rilevazione delle posizioni in eccedenza è stata qualificata come atto inerente al rapporto di lavoro e, per tale profilo, contestabile davanti al giudice ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato esclusivamente quale base normativa per l’oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La riorganizzazione della macrostruttura di un ente provinciale può rientrare nella competenza del Presidente quando lo statuto gli attribuisce il potere di adottare i regolamenti di organizzazione interna, definire gli incarichi dirigenziali e svolgere attività propulsiva verso gli uffici, purché l’intervento attui gli indirizzi generali previamente fissati dal Consiglio provinciale.
- Gli atti di macro-organizzazione, in quanto atti amministrativi generali, sono sottratti agli obblighi di partecipazione procedimentale previsti dagli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per effetto dell’art. 13 della medesima legge; la titolarità di un ufficio inciso dall’organizzazione non attribuisce, di per sé, un diritto partecipativo al relativo titolare.
- Nell’esercizio della discrezionalità programmatica in materia di macro-organizzazione, il sindacato del giudice amministrativo è limitato al travisamento dei fatti e al manifesto eccesso di potere; sono sufficienti motivazioni riferite a esigenze di razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa, salvo che risultino manifestamente irragionevoli o incoerenti.
- La soppressione di settori organizzativi non determina necessariamente la soppressione delle funzioni amministrative ad essi assegnate, potendo tali funzioni essere riallocate nell’ambito della nuova macrostruttura.
- La rilevazione delle posizioni dirigenziali in eccedenza ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 attiene al rapporto di lavoro e, per tale profilo, rientra nella cognizione del giudice ordinario.
- L’impugnazione di modifiche organizzative è inammissibile per difetto di interesse quando gli atti non incidono concretamente sulla posizione del ricorrente, limitandosi a modificare la ripartizione interna o la denominazione di servizi e uffici.
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