Cassazione Civile, Ordinanza n. 35058/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di una crisi d'impresa: la società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva e, nel termine assegnato dal tribunale, aveva poi chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, subordinato all'adesione di un istituto bancario. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. e quella di omologazione dell'accordo, dichiarando il fallimento della società. Dopo un primo giudizio di legittimità con rinvio, la corte d'appello, quale giudice del rinvio, ha nuovamente respinto il reclamo contro la sentenza di fallimento, ritenendo discrezionale la concessione del termine ex art. 162, comma 1, l.fall. e valutando che, in concreto, l'atto presentato non integrasse un vero accordo, poiché mancava ancora l'adesione della banca da cui dipendeva l'intesa con il ceto bancario. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 384 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che il giudice del rinvio avesse violato il principio di diritto già fissato dalla Cassazione e il giudicato interno sulla concedibilità del termine; 2) nullità per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice del rinvio riletto autonomamente fatti e valutazioni già acquisiti; 3) violazione degli artt. 18 e 182-bis l.fall., per avere la corte d'appello oltrepassato i propri limiti e invaso la sfera del tribunale sulla concessione del termine; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'adesione sopravvenuta dell'ultimo creditore bancario nel periodo che si assumeva dovesse essere coperto dal termine non concesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che l'art. 162, comma 1, l.fall. è applicabile in via analogica anche al procedimento ex art. 182-bis l.fall., ma la norma attribuisce al tribunale un potere discrezionale di concedere il termine, non un obbligo. Ne consegue che la mancata concessione del termine non integra violazione di legge e non richiede una motivazione sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice del rinvio, che poteva riesaminare le questioni relative all'inammissibilità della domanda di omologazione e alla conseguente sentenza di fallimento in forza dell'effetto devolutivo pieno del reclamo. Quanto alla pretesa adesione sopravvenuta della banca, la Corte ha escluso l'omissione di esame di un fatto decisivo: il fatto era stato considerato, ma non poteva essere valutato perché sopravvenuto all'apertura della procedura fallimentare; in ogni caso, era già stato ritenuto non decisivo in un precedente arresto relativo alla stessa vicenda. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, e non è stata accolta la richiesta di condanna personale ai sensi dell'art. 94 c.p.c.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte, ma nel caso concreto non vi è stata violazione perché il precedente arresto aveva solo escluso l'ostacolo alla concessione del termine, non imposto la sua concessione.
art. 2909 c.c.
non si è formato un giudicato interno sulla necessità di concedere il termine, perché il precedente di legittimità non aveva deciso in tal senso.
art. 162, comma 1, l.fall.
la disposizione è applicabile analogicamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti; tuttavia attribuisce al tribunale un potere discrezionale di concedere il termine, e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione.
art. 182-bis l.fall.
nel procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, il richiamo all'art. 162, comma 1, l.fall. consente al giudice di valutare discrezionalmente la concessione del termine per integrazioni o acquisizione di adesioni.
art. 18 l.fall.
nel reclamo avverso la sentenza di fallimento il giudice del reclamo ha piena cognizione sulle questioni rilevanti per la dichiarazione di fallimento e può utilizzare anche poteri officiosi e il fascicolo della procedura.
art. 161, comma 6, l.fall.
la domanda di concordato preventivo con riserva era stata dichiarata inammissibile nel giudizio di merito, in un contesto poi riversato nel giudizio sul fallimento.
art. 94 c.p.c.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna personale della parte ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La norma che consente al tribunale di concedere un termine per integrazioni o deposito documentale, quando richiamata in via analogica nel procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, attribuisce un potere discrezionale e non un obbligo: la sua mancata concessione non è di per sé violazione di legge.
- Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio solo entro il perimetro effettivamente deciso; non si forma giudicato interno su questioni che il precedente arresto abbia lasciato aperte, come l'effettiva concessione del termine nel caso concreto.
- Nel reclamo contro la sentenza di fallimento, il giudice del reclamo esercita un effetto devolutivo pieno sulle questioni attinenti alla dichiarazione di fallimento e può riesaminare anche profili relativi all'inammissibilità della domanda di accordo di ristrutturazione.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice abbia considerato quel fatto ma lo abbia ritenuto giuridicamente irrilevante o non valutabile perché sopravvenuto rispetto al momento rilevante della procedura.
- In tema di accordi di ristrutturazione, la mancata sottoscrizione dell'istituto il cui consenso è condizione dell'adesione dell'intero ceto bancario impedisce di considerare perfezionato l'accordo, anche se vi siano interlocuzioni interne o manifestazioni di disponibilità successive.
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