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Sentenza

Sentenza n. 722/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della delibera del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 11.04.2022, contenente il verbale della seduta; - della delibera Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino del 11.04.2022, contenente la fissazione dell'assemblea straordinaria per la seduta del 14.06.2022; - della delibera Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino del 11.04.2022, contenente l'annullamento tacito della decisione di non approvazione del bilancio; - della delibera Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino del 11.04.22, contenente la delibera di approvazione del rendiconto; - del regolamento di contabilità OMCeO Torino approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18.10.2021 per le modifiche dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16.05.2022, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi; - dell'avviso convocazione Assemblea Straordinaria degli iscritti lunedì 13 giugno 2022 presso Sala Conferenze di Villa Raby e in seconda convocazione martedì 14 giugno 2022 presso Centro Congressi Santo Volto recante il seguente ordine del giorno: 1) rendiconto consuntivo 2021: presentazione e relazioni, discussione e votazione 2) assestamento bilancio preventivo 2022: presentazione e relazioni, discussione e votazione, nonché delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi, cogniti e non, con quello in oggetto e col relativo procedimento, nessuno escluso o eccettuato, e per ogni derivante statuizione.

Giustizia amministrativa202200716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'Ordine provinciale di Torino relativi alla convocazione straordinaria dell'assemblea degli iscritti e all'approvazione del rendiconto consuntivo 2021 e dell'assestamento del bilancio 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine dell'11 aprile 2022, il regolamento di contabilità e l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli iscritti, contestando gli atti adottati dopo una prima votazione negativa sul bilancio e diretti alla nuova approvazione del rendiconto consuntivo 2021 e dell'assestamento del bilancio 2022. Nel corso del giudizio, una ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, non notificata a tutte le parti, mentre le altre parti ricorrenti e intervenienti hanno depositato dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse. È inoltre emerso che, nelle more, si è insediato un nuovo Consiglio dell'Ordine, il quale ha sostituito e privato di effetti gli atti impugnati, integralmente assorbiti dall'attività successiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto alla rinuncia non notificata alle altre parti, il Collegio ha ritenuto che essa, pur irrituale, costituisse un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Quanto alle restanti parti, le dichiarazioni depositate dai difensori, unitamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine e al conseguente superamento e assorbimento degli atti impugnati, hanno dimostrato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il Collegio ha inoltre rilevato che nessun difensore aveva rappresentato la persistenza di un interesse alla pronuncia. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti del giudizio affinché produca gli effetti propri della rinuncia processuale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice può desumere da fatti o atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non produce necessariamente l'estinzione del giudizio, ma può costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., un qualificato e univoco elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'insediamento di un nuovo organo amministrativo, quando comporti la sostituzione e il venir meno degli effetti degli atti impugnati, può determinare il superamento delle ragioni di contestazione e l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento complessivo delle parti e dei loro difensori, anche quando il giudice non sia in grado di verificare puntualmente se le dichiarazioni di difetto di interesse comprendano tutti i ricorrenti o intervenienti, purché gli elementi acquisiti siano univoci e nessuno abbia manifestato la persistenza di un interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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