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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: della sentenza n. 467/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, a definizione del giudizio n. R.G. 1920/2022.

Giustizia amministrativa202500420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 467/2023 del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 luglio 2023; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; inoltre, la pronuncia non era stata impugnata. Persistendo l’inerzia amministrativa, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la notificazione della sentenza esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la mancata proposizione di impugnazioni. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato e di attribuire il beneficio spettante, ove non vi avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero, non costituito, è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla sua base il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e ha previsto, in caso di persistente inerzia, l’intervento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’amministrazione deve provvedere prima della proposizione dell’azione esecutiva; il TAR ha ritenuto tale termine inutilmente decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Disciplina, secondo quanto richiamato nella sentenza, il beneficio della Carta elettronica del docente oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il titolo non è stato impugnato.
  • In presenza di un giudicato che riconosce una prestazione determinata a carico dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione in caso di persistente inerzia, fissando anche un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento del giudizio di ottemperanza quando la ricorrente abbia documentato l’esistenza, la definitività e l’inottemperanza del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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