Sentenza n. 1973/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la notificazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. La parte ricorrente non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso era trascorso un lasso temporale non particolarmente esteso e l'Amministrazione si era attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli. È stata tuttavia posta a carico dell'Amministrazione la restituzione al ricorrente delle somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal privato può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa oggetto del ricorso, anche se interviene dopo la sua proposizione.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra il soddisfacimento della pretesa processuale limitata all'attivazione del procedimento, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell'Amministrazione, fermo restando che il contributo unificato può essere posto a carico dell'Amministrazione mediante restituzione al ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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