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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28339/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di esecuzione un imputato chiedeva la restituzione di due dipinti attribuiti a Rembrandt e della relativa documentazione, già sequestrati nel procedimento penale a suo carico. Il Tribunale di Torino aveva prima disposto e poi confermato la confisca dei beni, ritenendo applicabile la confisca obbligatoria prevista per la contraffazione di opere d’arte e valorizzando l’esito dell’istruttoria dibattimentale, conclusasi con declaratoria di prescrizione dei reati contestati per fatti commessi tra il 2011 e il 2016. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la confisca fosse stata disposta dopo una mera declaratoria di prescrizione, senza un giudicato formale sull’esistenza del reato e senza un effettivo accertamento, anche solo incidentale, dei suoi elementi oggettivi e soggettivi; ha inoltre contestato che il giudice dell’opposizione si fosse limitato a richiamare gli esiti dell’istruttoria dibattimentale. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la confisca obbligatoria degli esemplari contraffatti è applicabile anche in sede esecutiva, ma solo se il fatto-reato è già stato accertato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in un giudizio celebrato nel contraddittorio delle parti. Nel caso concreto tale accertamento incidentale risultava avvenuto: l’istruttoria dibattimentale aveva già dimostrato la falsità dei dipinti e il coinvolgimento del ricorrente, e la prescrizione era intervenuta solo dopo tale acquisizione di certezza. La Corte ha inoltre osservato che l’istanza di restituzione si fondava su un preteso mandato non prodotto in atti e che, comunque, il ricorrente non aveva un concreto interesse a impugnare, non essendo i dipinti ulteriormente commerciabili. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004

    è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti

    la confisca è obbligatoria per gli esemplari contraffatti ed è applicabile anche in sede esecutiva, purché il fatto sia stato già accertato nel contraddittorio

  • art. 518-quaterdecies c.p.

    riproduzione identica della previgente disciplina, salvo l’inasprimento sanzionatorio

    la precedente fattispecie è stata abrogata ma sostanzialmente trasfusa nella nuova norma, in regime di abrogatio sine abolitione

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    non può proseguire al solo fine di compiere il già menzionato accertamento

    una volta maturata la causa estintiva, il giudizio non può essere mantenuto aperto solo per accertare il reato ai fini della confisca

  • art. 240, comma secondo, n. 2 c.p.

    la confisca in questione non è assimilabile alla confisca delle cose intrinsecamente criminose, e richiede quindi l’accertamento incidentale del fatto di reato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria di beni collegati a una fattispecie incriminatrice può essere disposta anche in sede esecutiva dopo l’estinzione del reato per prescrizione, ma solo se il giudice abbia già accertato in modo sufficiente il fatto-reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi in un giudizio rispettoso del contraddittorio.
  • Quando la confisca non riguarda cose intrinsecamente illecite, essa non opera automaticamente per il solo titolo formale del reato contestato: è necessario un accertamento incidentale della sussistenza del reato, anche se il processo si è concluso con declaratoria di prescrizione.
  • La declaratoria di prescrizione non impedisce l’adozione della confisca obbligatoria se l’accertamento di responsabilità è già emerso prima dell’estinzione del reato; non è invece consentito proseguire il giudizio esclusivamente per costruire ex post tale accertamento.
  • L’istanza di restituzione di beni confiscati richiede un interesse concreto e attuale; in mancanza di un effettivo interesse alla restituzione o alla valorizzazione del diritto dedotto, l’impugnazione può risultare carente di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataSequestroImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiConfiscaPrescrizione del reato

Testo integrale

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