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Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 387 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Deduzione compensi al coniuge attraverso schermo societario- elusione dell'art. 54 co. 6 bis TUIR

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2013 per la deducibilità di compensi fatturati dalla società E s.a.s. (importo contestato €14.918,04) relativi a prestazioni rese in favore esclusivo dello studio notarile del Notaio D.; la società era amministrata e posseduta per il 99% dalla moglie del Notaio (Signora S.), la quale svolgeva attività continuativa, di segreteria e ricevimento clienti, retribuita con compenso fisso periodico. L'Ufficio aveva ritenuto che l'uso della società fosse un 'schermo' volto a eludere il divieto di deduzione previsto dall'art. 54, comma 6‑bis, TUIR (divieto di dedurre compensi al coniuge per lavoro prestato al professionista). L'appellante aveva contestato il vizio di motivazione, la mancata instaurazione del contraddittorio, l'assenza di abuso e aveva invocato la duplicazione dell'imposizione e l'inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa.

La decisione

Appello respinto. La Corte ha confermato la ricostruzione di primo grado: sussistono indizi forti che le prestazioni della socia accomandataria (coniuge) fossero di carattere personale, continuativo ed essenziale per l'attività del Notaio, rendendo fittizia l'interposizione societaria finalizzata a eludere l'art. 54 co. 6‑bis TUIR. Il vantaggio fiscale conseguito mediante lo 'schermo' societario è stato ritenuto indebito; la ripresa fiscale è stata confermata nei termini indicati in primo grado (limitata alla parte effettivamente pagata nel 2013 pari a €4.918,04). Sono state altresì confermate l'applicazione delle sanzioni per infedeltà della dichiarazione e la condanna alle spese di lite (liquidate in €1.500,00 oltre spese generali).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 - TUIR, art. 54, comma 6‑bis

    art. 54, comma 6‑bis TUIR

    Il comma vieta la deduzione dei compensi corrisposti al coniuge per il lavoro prestato nei confronti dell'artista o del professionista. La Corte ha ritenuto che l'interposizione di una società per portare in deduzione tali compensi costituisca elusione quando mancano ragioni economiche reali e le prestazioni sono di fatto personali e continuative.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12, comma 7; art. 7

    art. 12, comma 7; art. 7 L. 212/2000

    Richiama l'esigenza di contraddittorio e di motivazione degli atti. La Corte ha rilevato che, ratione temporis, non era prevista una motivazione espressa con riferimento ad ogni osservazione e che il contraddittorio si è svolto (documentato), quindi l'atto è valido e sufficientemente motivato.

  • Codice di Procedura Civile - art. 100

    Principio dell'interesse ad agire: la questione della duplicazione dell'imposizione grava sulla prova dell'interesse; l'appellante non ha dimostrato di aver subito un'effettiva doppia imposizione suscettibile di interesse processuale.

  • Costituzione italiana - artt. 36 e 38

    Richiamati dall'appellante per giustificare la retribuzione e i contributi della coniuge; la Corte ha osservato che tali affermazioni confermano, paradossalmente, la natura personale della prestazione e non escludono l'abuso fiscale.

  • Giurisprudenza su abuso del diritto (Cass. n. 27158/2021; Cass. n. 10121/2020)

    Cass. n. 27158/2021; Cass. n. 10121/2020

    Definisce l'abuso del diritto come costruzione artificiosa priva di sostanza economica realizzata al fine di eludere l'imposizione; è legittima l'ottimizzazione con reale obiettivo economico. L'onere di provare ragioni economiche oggettive a sostegno dell'operazione apparentemente elusiva grava sul contribuente.

Massime di principio

  • Se una società fornisce servizi esclusivi a un solo professionista e la prestazione è svolta da un coniuge socio con rapporto di lavoro continuativo e retribuzione periodica, tali elementi sono indizi forti di interposizione fittizia.
  • La presenza di attività di segreteria, ricevimento clienti e attività legate agli orari del professionista indica continuità e personale collegamento all'attività del professionista, rendendo difficile qualificare il servizio come esternalizzato autonomo.
  • L'utilizzo di una società quale 'schermo' per dedurre compensi al coniuge può costituire elusione dell'art. 54 co. 6‑bis TUIR se il contribuente non dimostra valide ragioni economiche o commerciali diverse dal vantaggio fiscale.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di una reale motivazione economica per l'operazione interposta incombe sul contribuente; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • L'eccezione di duplicazione dell'imposizione richiede prova che le stesse somme siano state tassate sia in capo alla società sia in capo al professionista: senza prova di versamenti sovrapposti l'eccezione non regge.
  • Il contraddittorio amministrativo, soprattutto per tributi armonizzati, deve risultare documentato; la mancanza di una risposta puntuale dell'Ufficio alle deduzioni può non inficiare l'atto se la ricostruzione dell'Ufficio è logicamente incompatibile con le osservazioni del contribuente.
  • Le sanzioni sono applicabili quando sussiste una condotta volontaria e evidente intento elusivo; l'asserita incertezza normativa non esclude le sanzioni se la norma è chiara.

Testo integrale

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