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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3504/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo (27/11/2019) che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Termini Imerese per i reati di rapina aggravata (art. 628 c.p., commi 1 e 3, 3-bis), esperita in abitazione, concorso di persone (art. 110 c.p.), sequestro di persona e altri reati correlati. Il ricorrente propone tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, ultimo comma, c.p., per l'esclusione del bilanciamento tra aggravanti (in particolare quelle legate al domicilio) e le circostanze attenuanti generiche quando il reo ha collaborato efficacemente all'individuazione di correi; 2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 203/1991 (sui collaboratori di giustizia) perché non estende la riduzione di pena a reati diversi da quelli espressamente previsti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato assorbimento del sequestro di persona nel reato di rapina aggravata, sostenendo che la privazione della libertà delle vittime era durata solo il tempo strettamente necessario alla rapina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha aderito a precedente orientamento (sent. n. 20208/2016), ritenendo legittimo il divieto di bilanciamento tra aggravanti legate al domicilio e le attenuanti generiche, giustificato dalla tutela rafforzata del domicilio e dalla discrezionalità del legislatore. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la richiesta di estensione della disciplina speciale della L. 203/1991, trattandosi di intervento riservato al legislatore. Sul terzo motivo ha confermato la corretta qualificazione e la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il sequestro di persona la condotta che prolunga lo stato di soggezione oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina; pertanto, il sequestro non è stato assorbito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina), commi 1 e 3 e 3-bis

    La disciplina delle aggravanti legate al domicilio giustifica il divieto di bilanciamento con le attenuanti generiche: l'aggravante va calcolata prima e non può essere neutralizzata dalle attenuanti generiche, in ragione della tutela rafforzata del domicilio.

  • art. 8, L. 203/1991 (norma sui collaboratori di giustizia)

    La riduzione di pena prevista dalla norma è speciale e limitata ai reati espressamente indicati: l'eventuale estensione ad altri reati è decisione di merito del legislatore e non può essere operata dalla giurisprudenza.

  • art. 624-bis cod. pen. (rapina commessa in abitazione/domicilio)

    La rapina in abitazione coinvolge la tutela del domicilio quale bene costituzionalmente protetto e giustifica una maggiore offensività e una tutela rafforzata rispetto ad altre sedi.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore di trattare in modo differenziato fattispecie che incidono su beni costituzionalmente protetti in modo diverso (es. domicilio).

  • art. 27 Cost.

    Il principio rieducativo della pena non è violato dalle differenze sanzionatorie tra rapina semplice e rapina aggravata in abitazione, data la proporzionalità delle pene rispetto alla maggiore gravità del fatto.

  • art. 111 Cost.

    La censura fondata su questo articolo è inammissibile se tratta aspetti non pertinenti ai principi sull'esercizio della giurisdizione; qui la doglianza relativa all'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta non fondata.

Massime di principio

  • La presenza di una aggravante connessa alla violazione del domicilio legittima, per scelta legislativa, il divieto di bilanciamento con le attenuanti generiche: in casi simili è improbabile che le attenuanti generiche prevalgano su aggravanti legate all'abitazione.
  • Le norme speciali che prevedono riduzioni di pena per particolari collaborazioni (es. art. 8 L. 203/1991) non si estendono automaticamente ad altre fattispecie non contemplate; l'eventuale estensione è compito del legislatore, non della giurisprudenza.
  • Il reato di sequestro di persona è assorbito nella rapina solo se la privazione della libertà è strettamente limitata al tempo necessario per commettere la rapina; se la soggezione delle vittime prosegue anche dopo la consumazione, sussiste autonomo sequestro.
  • Le questioni di costituzionalità che implichino una riorganizzazione della graduazione delle circostanze aggravanti e attenuanti incontrano un alto grado di deferenza alla scelta del legislatore, specie quando sono in gioco beni costituzionalmente protetti come il domicilio.
  • In situazioni analoghe, per ottenere risultati favorevoli in sede di cassazione è necessario dimostrare errori specifici di applicazione di legge o gravi vizi di motivazione, non semplici rimostranze sulla valutazione delle circostanze o richieste di estensione normativa.

Testo integrale

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