Cassazione Civile, Ordinanza n. 05736/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti, transitati il 1.6.2010 da enti locali all'INPS per mobilità volontaria, avevano chiesto il riconoscimento di assegni ad personam per compensare la diminuzione del trattamento economico subita nel passaggio. Il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d'appello aveva invece riformato, escludendo che esistesse una disposizione normativa o contrattuale che imponesse la conservazione del trattamento economico precedente e negando un divieto generale di reformatio in peius. I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1406 e 2112 c.c., nonché degli artt. 1175 e 2112 c.c., sostenendo che il trasferimento dovesse essere qualificato come cessione del contratto, con applicazione senza soluzione di continuità del rapporto e diritto a un assegno ad personam riassorbibile; hanno inoltre richiamato la disciplina eurounitaria e la giurisprudenza che, nei trasferimenti di personale, vieta un peggioramento retributivo complessivo per effetto del passaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel passaggio di personale tra amministrazioni diverse nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 riconduce la fattispecie alla cessione del contratto e impone l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto presso l'amministrazione cessionaria, ma con salvaguardia del trattamento economico complessivo già acquisito, mediante assegno ad personam riassorbibile, per evitare una reformatio in peius. Ha richiamato anche l'interpretazione della direttiva 2001/23/CE e la sentenza Scattolon della CGUE, secondo cui il trasferimento non può collocare i lavoratori in una posizione globalmente meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, che dovrà rideterminare la controversia attenendosi ai principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è ricondotto alla cessione del contratto; si applica il trattamento giuridico ed economico dell'amministrazione cessionaria, ma non può esservi peggioramento del trattamento economico complessivamente acquisito, che va salvaguardato con assegno ad personam riassorbibile.
art. 1406 c.c.
Il trasferimento del dipendente è qualificato, nel pubblico impiego privatizzato, come cessione del contratto.
art. 2112 c.c.
È richiamato come regola generale di continuità del rapporto e di applicazione del trattamento del nuovo datore, salvo la salvaguardia del trattamento economico globale acquisito nel caso di mobilità volontaria.
art. 1175 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'esigenza di correttezza nel mantenimento del trattamento economico, nel quadro della tutela del lavoratore trasferito.
direttiva 2001/23/CE
I diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro si trasferiscono al cessionario; il cessionario mantiene le condizioni convenute collettivamente, ma la disciplina non consente che il trasferimento imponga condizioni globalmente meno favorevoli ai lavoratori trasferiti.
direttiva 77/187/CEE
Interpretata in senso conforme alla tutela del lavoratore trasferito contro un peggioramento retributivo complessivo per effetto del trasferimento.
Massime di principio
- Nel passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, la fattispecie va ricondotta alla cessione del contratto e al relativo subentro del cessionario, con applicazione del trattamento previsto presso l'amministrazione di destinazione.
- Il confronto tra trattamento economico precedente e successivo al trasferimento deve essere effettuato in termini globali, considerando le voci fisse e continuative già percepite, non le singole componenti isolate.
- L'applicazione del contratto collettivo dell'amministrazione cessionaria non può produrre, per il solo fatto del trasferimento, un peggioramento complessivo della posizione economica del dipendente trasferito.
- Quando il passaggio comporti una differenza negativa tra i trattamenti economici complessivi, la tutela va assicurata mediante assegno ad personam riassorbibile, destinato a ridursi con gli incrementi futuri del trattamento dell'amministrazione di destinazione.
- L'interpretazione interna delle norme sulla mobilità nel pubblico impiego deve essere conforme alla direttiva 2001/23/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che vietano di collocare i lavoratori trasferiti in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.
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