Ordinanza n. 8891/2026 - Roma, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, Giudice Dott.-OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 10.11.2022, notificata in data 17.03.2023, passata in giudicato, nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione da parte del Ministero di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, pubblicata il 10 novembre 2022, notificata il 17 marzo 2023 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nell'esecuzione, con statuizione avente valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e ha chiesto un congruo rinvio per ultimare il procedimento di liquidazione, prospettando la possibile cessazione della materia del contendere una volta completata l'esecuzione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione di chiarimenti sui fatti, con particolare riferimento alle attività già compiute o ancora in corso per l'integrale esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. L'adempimento istruttorio deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 2 dicembre 2026, nella quale il Collegio valuterà lo stato dell'esecuzione e l'eventuale cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva oppure per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nel provvedimento, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione deduce di essere ancora impegnata nel procedimento necessario a dare integrale esecuzione al giudicato e prospetta la possibile cessazione della materia del contendere, il giudice può acquisire una relazione di chiarimenti sulle attività già svolte e su quelle ancora in corso prima di definire il giudizio.
- La relazione istruttoria richiesta nel giudizio di ottemperanza deve essere specificamente riferita alle attività amministrative finalizzate all'integrale esecuzione della pronuncia passata in giudicato e può essere assoggettata a un termine perentorio di adempimento processuale fissato dal giudice.
- La richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dopo l'acquisizione degli elementi necessari a verificare lo stato effettivo dell'esecuzione.
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