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Sentenza

Sentenza del 27/03/2017 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione dell'Iva e deduzione dei costi - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi, l'indebita detrazione di IVA per acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti e maggiori imposte IRES e IRAP, oltre alle sanzioni. La contestazione principale riguardava fatture emesse dalla società S. S.r.l., ritenuta una cartiera coinvolta in una frode carosello. La ricorrente sosteneva di aver acquistato e pagato realmente la merce, di aver contabilizzato regolarmente le fatture e di non essere stata consapevole, né oggettivamente in grado di esserlo, della frode del fornitore. Deduceva inoltre vizi di sottoscrizione e motivazione dell'avviso e l'illegittimo utilizzo di elementi probatori introdotti dall'Ufficio in corso di giudizio.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado, compensando le spese. L'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'avviso è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Tuttavia, nel merito, il giudice ha ritenuto che l'Agenzia avesse dimostrato il carattere di società cartiera della fornitrice, ma non il coinvolgimento consapevole o conoscibile della F.M. nella frode. La società aveva tenuto regolarmente la contabilità, registrato le fatture, acquistato effettivamente la merce e pagato i fornitori tramite banca. L'Ufficio non aveva verificato l'eventuale restituzione dei pagamenti o altri elementi oggettivi idonei a dimostrare la consapevolezza della frode. È stato quindi riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA contestata e sono state annullate le relative pretese fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. 600/1973

    Norma richiamata in relazione alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

    Il vizio di sottoscrizione dell'avviso deve essere dedotto tempestivamente con il ricorso introduttivo; non è una nullità rilevabile in ogni stato e grado e, se dedotto per la prima volta in appello, è inammissibile.

  • Art. 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Norma richiamata per l'obbligo di motivazione dell'atto e per la conoscibilità degli atti richiamati.

    La motivazione può anche essere resa per relationem, ma il contribuente deve poter conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.

  • Art. 23 del D.Lgs. 546/1992

    Norma richiamata in relazione ai limiti delle controdeduzioni dell'Ufficio.

    L'Amministrazione non può utilizzare le controdeduzioni per introdurre una motivazione sostanzialmente nuova rispetto a quella contenuta nell'avviso di accertamento.

  • Art. 654 del codice di procedura penale

    Il giudicato penale non determina automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario.

    La sentenza penale e gli atti del relativo procedimento possono essere acquisiti e valutati come elementi di prova, ma il giudice tributario deve effettuare una propria autonoma valutazione.

  • Art. 20 del D.Lgs. 74/2000

    Norma richiamata per escludere l'automatica efficacia del giudicato penale nel processo tributario.

    L'assoluzione penale non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale; il giudice tributario deve confrontare la decisione penale con tutti gli altri elementi probatori.

  • Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frodi IVA

    Per negare la detrazione l'Amministrazione deve dimostrare, con elementi obiettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode.

    La mera inesistenza soggettiva del fornitore o il suo ruolo di cartiera non bastano a negare la detrazione al cessionario. Occorre provare la consapevolezza, o la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, del coinvolgimento fraudolento.

  • Articoli 24, 32 e 58 del D.Lgs. 546/1992

    Norme richiamate per l'acquisizione e l'utilizzo nel processo tributario degli atti provenienti dal procedimento penale.

    Gli atti penali possono essere prodotti e valutati nel giudizio tributario come documenti, indizi o elementi di prova, senza automatismi quanto alla ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA con fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo che il fornitore era una società cartiera o partecipava alla frode, ma anche che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere del disegno fraudolento.
  • La regolare contabilizzazione delle fatture, l'effettiva ricezione della merce e i pagamenti tracciabili costituiscono elementi favorevoli al contribuente, ma non escludono in assoluto la frode: devono essere valutati insieme alle circostanze concrete dell'operazione.
  • Indici generici come l'assenza di dipendenti o strutture del fornitore, rapporti commerciali telefonici o prezzi non particolarmente anomali non sono necessariamente sufficienti a dimostrare la consapevolezza del cessionario.
  • È particolarmente rilevante verificare eventuali ristorni o restituzioni dei pagamenti, prezzi fuori mercato, rapporti anomali tra le parti, interposizioni societarie e altre circostanze oggettive che colleghino il cliente alla frode.
  • Il contribuente deve contestare tempestivamente nel ricorso introduttivo i vizi dell'avviso, compresi quelli relativi alla sottoscrizione e alla motivazione; le eccezioni nuove proposte solo in appello possono essere dichiarate inammissibili.
  • Una sentenza penale di assoluzione può essere utilizzata nel processo tributario, ma non vincola automaticamente il giudice fiscale: il suo contenuto deve essere esaminato insieme agli altri elementi di prova.
  • L'onere principale di dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode grava sull'Amministrazione finanziaria; non è sufficiente fondare l'accertamento su presunzioni deboli, generiche o non adeguatamente documentate.

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