Sentenza del 27/03/2017 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione dell'Iva e deduzione dei costi - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi, l'indebita detrazione di IVA per acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti e maggiori imposte IRES e IRAP, oltre alle sanzioni. La contestazione principale riguardava fatture emesse dalla società S. S.r.l., ritenuta una cartiera coinvolta in una frode carosello. La ricorrente sosteneva di aver acquistato e pagato realmente la merce, di aver contabilizzato regolarmente le fatture e di non essere stata consapevole, né oggettivamente in grado di esserlo, della frode del fornitore. Deduceva inoltre vizi di sottoscrizione e motivazione dell'avviso e l'illegittimo utilizzo di elementi probatori introdotti dall'Ufficio in corso di giudizio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado, compensando le spese. L'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'avviso è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Tuttavia, nel merito, il giudice ha ritenuto che l'Agenzia avesse dimostrato il carattere di società cartiera della fornitrice, ma non il coinvolgimento consapevole o conoscibile della F.M. nella frode. La società aveva tenuto regolarmente la contabilità, registrato le fatture, acquistato effettivamente la merce e pagato i fornitori tramite banca. L'Ufficio non aveva verificato l'eventuale restituzione dei pagamenti o altri elementi oggettivi idonei a dimostrare la consapevolezza della frode. È stato quindi riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA contestata e sono state annullate le relative pretese fiscali.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
Norma richiamata in relazione alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Il vizio di sottoscrizione dell'avviso deve essere dedotto tempestivamente con il ricorso introduttivo; non è una nullità rilevabile in ogni stato e grado e, se dedotto per la prima volta in appello, è inammissibile.
Art. 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Norma richiamata per l'obbligo di motivazione dell'atto e per la conoscibilità degli atti richiamati.
La motivazione può anche essere resa per relationem, ma il contribuente deve poter conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.
Art. 23 del D.Lgs. 546/1992
Norma richiamata in relazione ai limiti delle controdeduzioni dell'Ufficio.
L'Amministrazione non può utilizzare le controdeduzioni per introdurre una motivazione sostanzialmente nuova rispetto a quella contenuta nell'avviso di accertamento.
Art. 654 del codice di procedura penale
Il giudicato penale non determina automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario.
La sentenza penale e gli atti del relativo procedimento possono essere acquisiti e valutati come elementi di prova, ma il giudice tributario deve effettuare una propria autonoma valutazione.
Art. 20 del D.Lgs. 74/2000
Norma richiamata per escludere l'automatica efficacia del giudicato penale nel processo tributario.
L'assoluzione penale non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale; il giudice tributario deve confrontare la decisione penale con tutti gli altri elementi probatori.
Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frodi IVA
Per negare la detrazione l'Amministrazione deve dimostrare, con elementi obiettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode.
La mera inesistenza soggettiva del fornitore o il suo ruolo di cartiera non bastano a negare la detrazione al cessionario. Occorre provare la consapevolezza, o la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, del coinvolgimento fraudolento.
Articoli 24, 32 e 58 del D.Lgs. 546/1992
Norme richiamate per l'acquisizione e l'utilizzo nel processo tributario degli atti provenienti dal procedimento penale.
Gli atti penali possono essere prodotti e valutati nel giudizio tributario come documenti, indizi o elementi di prova, senza automatismi quanto alla ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA con fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo che il fornitore era una società cartiera o partecipava alla frode, ma anche che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere del disegno fraudolento.
- La regolare contabilizzazione delle fatture, l'effettiva ricezione della merce e i pagamenti tracciabili costituiscono elementi favorevoli al contribuente, ma non escludono in assoluto la frode: devono essere valutati insieme alle circostanze concrete dell'operazione.
- Indici generici come l'assenza di dipendenti o strutture del fornitore, rapporti commerciali telefonici o prezzi non particolarmente anomali non sono necessariamente sufficienti a dimostrare la consapevolezza del cessionario.
- È particolarmente rilevante verificare eventuali ristorni o restituzioni dei pagamenti, prezzi fuori mercato, rapporti anomali tra le parti, interposizioni societarie e altre circostanze oggettive che colleghino il cliente alla frode.
- Il contribuente deve contestare tempestivamente nel ricorso introduttivo i vizi dell'avviso, compresi quelli relativi alla sottoscrizione e alla motivazione; le eccezioni nuove proposte solo in appello possono essere dichiarate inammissibili.
- Una sentenza penale di assoluzione può essere utilizzata nel processo tributario, ma non vincola automaticamente il giudice fiscale: il suo contenuto deve essere esaminato insieme agli altri elementi di prova.
- L'onere principale di dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode grava sull'Amministrazione finanziaria; non è sufficiente fondare l'accertamento su presunzioni deboli, generiche o non adeguatamente documentate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 49 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →