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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3794/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rimozione del giudicato per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta, deducendo che dopo la sentenza irrevocabile era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 222/2018) della disposizione relativa alla durata delle pene accessorie e che, nella sentenza di cognizione, il giudice non aveva aumentato la pena per recidiva. Pertanto la recidiva non poteva incidere sul calcolo dei termini di prescrizione (artt.157-161 c.p.) e il reato si era estinto prima della sentenza di appello.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia: il difensore, munito di procura speciale, ha trasmesso dichiarazione di rinuncia il 31.8.2024. Per effetto della rinuncia il rapporto processuale si estingue e la sentenza passa immediatamente in giudicato al momento della dichiarazione di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    richiamato nel ricorso come norma procedurale relativa ai mezzi di impugnazione; dalla sentenza emerge l'applicazione del rito di cassazione e delle regole di ammissibilità

  • art. 676 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; nel provvedimento di cassazione non è stata esaminata la questione nel merito per inammissibilità

  • art. 30, comma 4 L. 87/1953

    citato dal ricorrente tra le norme riguardanti le pene accessorie richiamate nella declaratoria di incostituzionalità; la questione sostanziale non è stata esaminata per rinuncia

  • art. 216 legge fallimentare

    richiamato con riferimento al comma dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.222/2018) e alla durata delle pene accessorie; il ricorrente sostiene che l'incostituzionalità incide sul calcolo della prescrizione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    richiamati per il calcolo dei termini di prescrizione: il ricorrente deduce che, escludendo la recidiva, il termine massimo era decorso prima della sentenza di appello

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. pen.

    richiamato nella catena di norme indicate dal difensore relative alla recidiva e alla determinazione della pena; non esaminato nel merito per inammissibilità

  • art. 666, comma 6 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente nell'argomentazione sui poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte di cassazione non ha deciso la questione sostanziale a causa della rinuncia

  • art. 127, comma 7 cod. proc. pen.

    richiamato a titolo di disciplina delle modalità processuali; nella decisione di inammissibilità non è stata data una interpretazione sostanziale

  • art. 175 cod. proc. pen.

    richiamato nella catena normativa indicata dal ricorrente con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione; non deciso nel merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n.222 del 5.12.2018

    citata dal ricorrente quale fatto nuovo che avrebbe inciso sulla durata delle pene accessorie e quindi sul computo della prescrizione; il ricorso sosteneva che tale declaratoria poteva autorizzare l'intervento del giudice dell'esecuzione per accertare l'estinzione del reato

  • Sez. U. Cass. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    richiamata dalla Corte con riferimento agli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione: la rinuncia valida estingue il rapporto processuale e il provvedimento impugnato diventa immediatamente definitivo al momento della dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente dichiarata dal difensore munito di procura, comporta l'immediata estinzione del rapporto processuale e l'effetto di rendere definitivo il provvedimento impugnato al momento della dichiarazione di inammissibilità; ne seguono l'obbligo di condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
  • Le questioni sostanziali relative all'estinzione del reato per prescrizione, determinate da successiva declaratoria di incostituzionalità, possono essere sollevate e, in taluni casi, richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione, ma la valutazione dipende dalla giurisprudenza consolidata e dai tempi in cui le cause estintive sono operate rispetto al passaggio in giudicato.
  • Quando si chede al giudice dell'esecuzione di dichiarare cause estintive (es. prescrizione) occorre verificare se tali cause sono intervenute dopo il giudicato: tradizionalmente le cause anteriori al passaggio in giudicato rientrano nella cognizione, salvo che mutamenti normativi o costituzionali sopravvenuti impongano diversa qualificazione retroattiva.
  • In presenza di una sentenza di incostituzionalità intervenuta dopo la sentenza penale, bisogna valutare se l'effetto della declaratoria è retroattivo e se incide sui calcoli della pena e dei termini di prescrizione; la strategia processuale utile è sollevare tempestivamente la questione e documentare i punti di fatto che ne determinano l'applicazione temporale.
  • Proceduralmente, prima di proporre impugnazioni in Cassazione su questioni complesse di diritto sostanziale, occorre evitare atti di rinuncia non voluti e assicurarsi della procura speciale, perché la rinuncia sopravvenuta estingue l'impugnazione e impedisce la decisione sul merito.

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