Sentenza n. 3102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00733/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto l'impugnazione di tre intimazioni di pagamento relative a prelievi sul latte, ritenendo venuti meno i relativi presupposti e, per una delle intimazioni, non provate la riferibilità della cartella alla campagna lattiera contestata e la relativa notificazione
Esito
Favorevole al resistente (azienda agricola appellata)
Prevale il privato
La controversia
L'appello era rivolto esclusivamente contro la statuizione concernente l'intimazione di pagamento n. 110 2021 90007066 20/000, riferita alla cartella n. 11020080066164816000. AGEA deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto che la cartella riguardasse la campagna lattiera 2007/08, mentre, secondo l'amministrazione, essa sarebbe stata riferibile alla campagna 2006/07, rispetto alla quale non operavano le pronunce giurisdizionali di annullamento richiamate dal TAR. L'appellata eccepiva l'inammissibilità e l'irrilevanza dei documenti prodotti per la prima volta in appello e riproponeva i motivi assorbiti in primo grado. Nel giudizio di primo grado AGEA non aveva ottemperato a due ordini istruttori diretti ad acquisire la cartella, chiarire la riferibilità delle intimazioni e documentare gli eventuali atti interruttivi della prescrizione. In appello l'amministrazione produceva documentazione dalla quale pretendeva di ricavare il collegamento della cartella alla campagna 2006/07, ma non depositava la cartella stessa né provava con certezza la sua notificazione alla destinataria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. In via preliminare ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione, ritenendo sufficientemente individuate le statuizioni censurate. Ha poi esaminato il regime delle produzioni documentali nuove in appello, rilevando che AGEA non aveva dimostrato un impedimento non imputabile alla produzione in primo grado e che l'indispensabilità della prova non può essere riconosciuta quando la lacuna istruttoria dipende dall'inerzia della parte che ha ignorato specifici ordini istruttori del giudice di primo grado. La questione è stata comunque ritenuta superabile perché i documenti prodotti erano incompleti e inidonei a dimostrare la tesi dell'amministrazione. Il dettaglio della cartella recava un numero diverso da quello controverso e non indicava alcuna campagna lattiera; la videata relativa ai dati di ruolo conteneva indicazioni generiche e contraddittorie, non riportava l'importo e non consentiva di attribuire con certezza il debito a una specifica campagna. Anche il numero della raccomandata indicato nella documentazione non era collegato in modo certo alla cartella e al produttore interessato. AGEA non ha quindi provato né che la cartella fosse riferita alla campagna 2006/07, anziché a quella 2007/08, né che fosse stata notificata alla destinataria il 3 novembre 2008. È stata pertanto confermata la decisione del TAR, con condanna di AGEA alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo in presenza di un impedimento non imputabile alla parte oppure quando la prova sia indispensabile. L'indispensabilità richiede non soltanto la rilevanza del fatto, ma anche l'impossibilità di acquisirne la conoscenza con i mezzi e nei tempi previsti dal processo; non può essere invocata per sanare l'inerzia della parte che abbia disatteso ordini istruttori del giudice di primo grado.
art. 101 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la riproposizione in appello dei motivi assorbiti dal giudice di primo grado; la sentenza non decide specificamente tali motivi perché respinge l'appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell'udienza di discussione dopo la trattazione della domanda cautelare.
art. 1, comma 525, l. n. 228/2012
Richiamato nella sentenza di primo grado, come norma che rende applicabile alla riscossione delle quote latte la disciplina della riscossione tributaria prevista dal d.P.R. n. 602/1973.
d.P.R. n. 602/1973
Richiamato quale disciplina applicabile alla riscossione dei prelievi sulle quote latte in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 525, l. n. 228/2012.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., la produzione di nuovi documenti in appello non è ammessa per la sola rilevanza della prova: l'indispensabilità deve riguardare anche l'impossibilità di acquisire i fatti con i mezzi e nei tempi processuali ordinari.
- Il potere del giudice d'appello di acquisire d'ufficio o ammettere nuove prove indispensabili non può essere esercitato per supplire all'inerzia della parte che, pur destinataria di uno o più ordini istruttori del giudice di primo grado, non vi abbia ottemperato senza giustificato motivo.
- Quando l'amministrazione fonda una pretesa esecutiva su una specifica cartella di pagamento, deve provare l'identità dell'atto, la sua riferibilità al credito e al periodo d'imposta o alla campagna interessata, nonché la notificazione al destinatario; documenti con numeri differenti, indicazioni generiche o dati non univoci non soddisfano tale onere probatorio.
- L'incertezza sulla riferibilità della cartella a una determinata annualità e sulla sua notificazione impedisce di ritenere dimostrata la legittimità dell'intimazione di pagamento fondata su quella cartella.
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