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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria provvisoria, allegata al verbale del 30.10.2024 della Commissione Giudicatrice, recepita con decreto direttoriale prot. 14469 del 2.11.2024; - della graduatoria definitiva allegata al verbale del 08.11.2024 della Commissione Giudicatrice e recepita con decreto direttoriale n 15026 del 12.11.2024 a conclusione della procedura selettiva pubblica per soli titoli, per l'individuazione di un docente per l' insegnamento Clavicembalo - coma 15 - Bando prot. 11119/2024 del 3.09.2024, indetta dal Conservatorio di Musica di Avellino, “Domenico Cimarosa”, nonché della rinnovata valutazione di “ non idoneità ” del ricorrente espressa dalla Commissione Giudicatrice in autotutela come da nota pec del Direttore Amministrativo notificata il 23.12.2024; - nonché di ogni altro atto annesso, connesso, preordinato e conseguente ivi compreso successive nomine ed assunzioni in servizio; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della valutazione dei titoli artistico-professionali del ricorrente, espressa nel verbale n. 4 dalla Commissione Giudicatrice, nella seduta del 20 dicembre 2024 e comunicata con nota del 03.02.2025, unitamente agli atti concorsuali già impugnati con il ricorso principale nell'ambito della procedura selettiva pubblica per soli titoli, per l'individuazione di un docente per l'insegnamento Clavicembalo - coma 15 - Bando prot. 11119/2024 del 3.09.2024, indetta dal Conservatorio di Musica di Avellino, “Domenico Cimarosa”;

Giustizia amministrativa202500186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva, valutazione dei titoli e giudizio di non idoneità relativi alla procedura selettiva per l’insegnamento di Clavicembalo – COMA/15

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, escluso dalla graduatoria per avere conseguito meno di 24 punti nei titoli artistico-culturali e professionali, ha impugnato le graduatorie e la successiva valutazione in autotutela. In via principale ha dedotto l’omessa valutazione dei titoli e l’impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione, la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 487/1994 per la mancata esplicitazione delle valutazioni individuali e dei punteggi attribuiti ai titoli, nonché l’illegittimità delle operazioni per la mancata nomina e sottoscrizione del segretario verbalizzante. Con motivi aggiunti ha contestato la valutazione analitica dei propri titoli, effettuata senza analoga valutazione degli altri candidati idonei, deducendo disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della par condicio ed eccesso di potere, oltre alla persistente assenza del segretario della Commissione. L’Amministrazione e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la procedura avesse carattere meramente idoneativo, e il difetto di interesse, poiché il ricorrente non aveva contestato il proprio punteggio né dimostrato di poter raggiungere la soglia minima di 24 punti.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la procedura avesse natura concorsuale: era preceduta da bando, prevedeva una Commissione, valutazioni discrezionali dei titoli, attribuzione di punteggi, comparazione dei candidati e formazione di una graduatoria utilizzabile per l’individuazione del docente e, eventualmente, per il conferimento di supplenze. Il primo motivo del ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché, dopo la proposizione del ricorso, la Commissione aveva esplicitato la valutazione dei singoli titoli del ricorrente e i relativi punteggi. Sono stati respinti il motivo relativo alla mancata nomina del segretario e il corrispondente motivo aggiunto: il segretario verbalizzante non è componente necessario della Commissione e le sue funzioni possono essere svolte anche da un componente della Commissione, il quale può curare contestualmente la valutazione e la verbalizzazione. Nel caso concreto, la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i commissari consentiva di imputare alla Commissione sia la valutazione sia la verbalizzazione. Sono stati dichiarati inammissibili il motivo sulla mancata esplicitazione delle valutazioni degli altri candidati e quello aggiunto sulla disparità di trattamento. Il ricorrente, non avendo contestato né il proprio punteggio inferiore alla soglia né i punteggi attribuiti agli altri candidati, non avrebbe ottenuto alcuna utilità concreta dall’annullamento per la sola rinnovazione o esplicitazione della motivazione: l’eventuale riduzione dei punteggi altrui non avrebbe comunque consentito il suo inserimento in graduatoria, mentre la possibilità di individuare in futuro ulteriori disparità costituiva un interesse meramente eventuale e non attuale. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile e per il resto respinto; i motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili e per il resto respinti. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti collocati in graduatoria, poiché il ricorso e i motivi aggiunti erano manifestamente, in parte, improcedibili, infondati o inammissibili.

  • art. 15 d.P.R. n. 487/1994

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di documentare le valutazioni individuali dei candidati e la necessità del segretario verbalizzante; il TAR ha ritenuto che la mancata designazione del segretario non determinasse illegittimità, potendo le relative funzioni essere svolte da un componente della Commissione.

  • art. 9 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla composizione e al funzionamento della Commissione; la censura è stata respinta quanto alla mancata nomina del segretario.

  • art. 11 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolarità della Commissione; il TAR non ha ritenuto che l’assenza di un segretario autonomamente nominato viziasse le operazioni.

Massime di principio

  • Una procedura selettiva per titoli rientra nella giurisdizione amministrativa quando presenta caratteri di concorsualità, ossia bando, Commissione esaminatrice, valutazioni discrezionali, attribuzione di punteggi, comparazione dei candidati e formazione di una graduatoria finale, anche se la graduatoria è utilizzata per conferire incarichi o supplenze.
  • Il segretario verbalizzante di una Commissione esaminatrice non costituisce componente necessario dell’organo collegiale e le relative funzioni possono essere svolte, anche di fatto, da uno dei commissari, il quale può curare sia la valutazione sia la verbalizzazione.
  • La mancata esplicitazione della valutazione dei titoli può perdere rilevanza processuale quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione documenti analiticamente i titoli esaminati e i punteggi attribuiti, determinando la sopravvenuta improcedibilità della relativa censura.
  • Il candidato escluso per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio non ha un interesse concreto e attuale a contestare soltanto la motivazione o la comparazione dei punteggi degli altri candidati se non contesta anche la propria valutazione e non dimostra che l’accoglimento della censura potrebbe consentirgli l’inserimento in graduatoria.
  • L’interesse strumentale alla rinnovazione o alla trasparenza delle valutazioni deve tradursi in un’utilità effettiva, anche intermedia; non è sufficiente la mera possibilità futura e incerta di individuare ulteriori errori o disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

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