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Sentenza

Sentenza n. 117/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione n. 105 del 15.11.2025 (comunicata ai sensi dell’art. 90, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023 con pec del Responsabile del procedimento del 17.11.2025), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Lucana del Lagonegrese ha aggiudicato, in favore dell’ATP con mandatario il dott. Paolo Pasquale Pesce, la procedura aperta, per l’affidamento dei servizi relativi alla redazione dei Piani di Gestione Forestali e dei Manuali qualità ambientale comunali, indetta con Determinazione n. 47 del 14.4.2025 (Codice Identificativo di Gara B7BCDBAF37);

Giustizia amministrativa202500498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di redazione dei Piani di Gestione Forestali e dei Manuali di qualità ambientale comunali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore di un'altra associazione temporanea di professionisti, deducendo tre motivi. In primo luogo, ha sostenuto che all'aggiudicataria dovessero essere attribuiti zero punti per il secondo e il terzo criterio dell'offerta tecnica, poiché i dati relativi ai professionisti del gruppo di lavoro e ai Piani di Assestamento o di Gestione Forestale erano stati esposti dalla pagina 13 alla pagina 167 della relazione tecnica, in violazione del limite massimo di 10 pagine previsto dal disciplinare; secondo la ricorrente, le pagine eccedenti non avrebbero dovuto essere valutate. In secondo luogo, ha dedotto la violazione della lex specialis quanto al subcriterio relativo alla superficie dei Piani di Assestamento o di Gestione Forestale, sostenendo che l'aggiudicataria avesse indicato anche piani meramente autorizzati e non ancora approvati, mentre il disciplinare richiedeva l'indicazione della delibera e della data di approvazione. In terzo luogo, ha contestato la valutazione di piani eseguiti e approvati oltre i dieci anni antecedenti la pubblicazione della procedura, richiamando un primo chiarimento che limitava temporalmente l'esperienza rilevante e sostenendo l'illegittimità del successivo chiarimento del 25 agosto 2025, con cui la stazione appaltante aveva eliminato tale limite. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, applicando il limite decennale, all'aggiudicataria sarebbero spettati soltanto 5 punti, anziché 20, per il subcriterio concernente la superficie pianificata. La stazione appaltante ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato e per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, oltre a contestare nel merito le censure. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione o comunque l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, alla portata del limite di pagine, ai requisiti dei piani forestali o all'efficacia dei chiarimenti. Preso atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio per eccezionali motivi, ponendo definitivamente a carico della ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso senza esame delle censure di merito.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disposizione in base alla quale l'aggiudicazione è stata comunicata alla concorrente.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dal disciplinare per la disciplina del soccorso istruttorio nella procedura di gara.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Richiamato dalla stazione appaltante a sostegno della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità conseguibile mediante la decisione.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di ricorso e delle eccezioni processuali non autonomamente rilevanti ai fini della definizione del giudizio.
  • In presenza di eccezionali motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite anche quando dichiari l'improcedibilità del ricorso; il contributo unificato può restare definitivamente a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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