Cassazione Civile, Ordinanza n. 15765/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un avvocato, destinatario di una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione, ha proposto davanti al Tribunale di Roma un'opposizione originariamente qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. La controversia riguardava la riscossione di somme iscritte a ruolo e si fondava su tre censure: mancata notifica dell'ordinanza richiamata nella cartella e mancata comunicazione dell'invito al pagamento previsto dall'art. 212 del D.P.R. 115/2002; intervenuta decadenza del diritto di riscuotere per tardiva iscrizione a ruolo; intervenuta decadenza per tardiva notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973. Il Tribunale ha riqualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ha declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace di Roma. Il ricorrente ha chiesto in Cassazione di attribuire invece la competenza per materia al Tribunale, sostenendo che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha ritenuto infondata la tesi, osservando che tutte le doglianze contestavano in sostanza il diritto dell'agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata, e non la mera regolarità formale degli atti, con conseguente competenza del Giudice di Pace.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha confermato la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., perché i motivi investivano la stessa esistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva: assenza dell'invito al pagamento, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e decadenza per tardiva notifica della cartella. Di conseguenza ha dichiarato la competenza per valore del Giudice di Pace di Roma sulla controversia. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
La domanda non è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, perché le censure non riguardavano la sola regolarità formale dell'atto, ma la stessa possibilità di procedere alla riscossione coattiva.
art. 615 c.p.c.
Le doglianze che contestano l'an o l'estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata vanno qualificate come opposizione all'esecuzione.
art. 212 del D.P.R. 115/2002
L'invito al pagamento è stato considerato atto amministrativo di autoliquidazione del credito, privo di efficacia esecutiva e non atto esecutivo o pre-esecutivo.
art. 25 del D.P.R. 602/1973
La dedotta tardiva notificazione della cartella è stata valorizzata come fatto estintivo/decadenziale del diritto di riscuotere, quindi come motivo di opposizione all'esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'opponente contesta che il credito possa essere legittimamente iscritto a ruolo o riscosso coattivamente, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., anche se formalmente intestata come opposizione agli atti esecutivi.
- La mancata emissione o notificazione di un atto amministrativo di autoliquidazione del credito non integra, di per sé, un vizio di un atto esecutivo; se la censura investe la stessa legittimità della pretesa a procedere a esecuzione forzata, la tutela appartiene all'opposizione all'esecuzione.
- Le eccezioni di decadenza dal potere di riscossione o di tardiva iscrizione a ruolo/notifica della cartella costituiscono contestazioni del diritto sostanziale di procedere alla riscossione e non mere irregolarità formali dell'esecuzione.
- Ai fini della competenza, la qualificazione dell'azione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi dipende dalla sostanza delle doglianze e dalle conclusioni formulate, non dalla sola rubrica dell'atto introduttivo.
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