Sentenza n. 1890/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 167/2024, depositata il 27.03.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 167/2024, che aveva ordinato la consegna della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 167/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a consegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dalla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonché il mancato pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Il TAR ha precisato che il presente giudizio non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Lodi, poiché esse erano state distratte in favore del difensore e non ne era stata chiesta l’ottemperanza. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso; dagli atti risultava che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali e l’amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il credito né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il ricorrente aveva inoltre richiesto una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lodi, ritenendo integrati i presupposti per l’esecuzione coattiva del titolo: la sentenza era passata in giudicato e stata ritualmente notificata, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso, l’amministrazione non aveva eseguito il pagamento e il credito non era contestato né nell’an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendone manifestamente iniqua l’applicazione in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell’entità delle somme pretese. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni deve essere decorso prima di poter procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’amministrazione.
legge 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti
La sentenza del giudice ordinario costituiva il titolo esecutivo per ottenere la carta docente relativa agli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione, l’accertamento dell’inottemperanza richiede che il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato e che sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta né l’esistenza né l’entità del credito risultante dal titolo e non dimostra di averlo adempiuto, neppure parzialmente, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l’intervento sostitutivo e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente gli oneri dell’attività commissariale.
- L’ambito oggettivo del giudizio di ottemperanza è delimitato dal titolo e dalla domanda proposta: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese nell’ottemperanza se il relativo pagamento non è stato specificamente richiesto nel giudizio.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all’entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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