Sentenza del 03/06/2015 n. 11401 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, contestando alla società la contabilizzazione e l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti e recuperando a tassazione il maggior reddito ai fini Irpeg, oltre alle sanzioni. Il ricorrente ha impugnato la decisione della CTR Lombardia con nove motivi, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo nonostante la regolare tenuta della contabilità, l'insufficiente motivazione dell'avviso mediante rinvio al processo verbale di constatazione, l'uso di presunzioni per dimostrare le operazioni inesistenti, il contrasto con un'assoluzione penale e l'omessa valutazione dell'indeducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati con quesiti di diritto generici, non pertinenti o non adeguatamente dedotti nei precedenti gradi di giudizio; gli altri sono stati ritenuti infondati. La motivazione per relationem dell'avviso è stata considerata legittima, poiché il contribuente conosceva gli elementi richiamati e l'atto gli consentiva di comprendere le ragioni della pretesa fiscale. È stata inoltre ribadita l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, soprattutto in assenza di una sentenza penale irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente
deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione
L'obbligo di allegazione riguarda i documenti dei quali il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. È sufficiente la motivazione per relationem quando l'atto richiama elementi già conosciuti o ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.
Art. 366-bis c.p.c.
I quesiti di diritto e le censure rivolte alla motivazione devono essere formulati in modo specifico, pertinente e coerente con il motivo dedotto. Quesiti generici o che confondono violazione di legge e vizio motivazionale comportano l'inammissibilità del motivo.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario valuta autonomamente il materiale probatorio acquisito nel processo, senza essere vincolato dalle valutazioni espresse in sede penale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato per relationem può essere valido se richiama documenti già conosciuti dal contribuente o ne riporta il contenuto essenziale; non è sempre necessaria l'allegazione materiale di ogni documento richiamato.
- La regolare tenuta della contabilità non impedisce automaticamente all'Amministrazione finanziaria di contestare costi o operazioni inesistenti, se dispone di elementi presuntivi e documentali idonei a dimostrare la divergenza tra la rappresentazione contabile e la realtà economica.
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare con precisione la violazione denunciata e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non sollevate tempestivamente nei gradi precedenti sono normalmente inammissibili.
- L'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: i due giudizi sono autonomi e il giudice tributario può valutare diversamente gli stessi fatti, salvo gli effetti eventualmente derivanti da una sentenza penale irrevocabile nei casi previsti dalla legge.
- Chi contesta un accertamento deve documentare puntualmente dove e quando la questione è stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e deve distinguere chiaramente tra errore di diritto, omessa valutazione e vizio logico della motivazione.
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