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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33771/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione riqualificando, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, un atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.l. e formalmente denominato contratto di affitto come contratto costitutivo di un diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La contribuente aveva impugnato l'avviso deducendone il difetto di motivazione e contestando la riqualificazione. CTP e CTR avevano accolto la domanda della contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e di varie norme codicistiche sulla locazione, sull'affitto e sulla superficie, sostenendo che clausole come l'attribuzione dello ius aedificandi, l'obbligo di manutenzione straordinaria e il trasferimento finale della proprietà degli impianti avrebbero snaturato la causa tipica dell'affitto, giustificando la riqualificazione tributaria del contratto come superficie anche in chiave antielusiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la CTR, nel ricondurre il rapporto al contratto di affitto, si è limitata ad accertare la volontà negoziale delle parti nell'ambito dei propri poteri di merito, senza violare norme di legge. Tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo, vizi non ravvisati. Non è stata ravvisata neppure una violazione di legge sostanziale nel percorso ermeneutico seguito dalla CTR. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    La norma non consente, nel caso deciso, di sovvertire l'accertamento di merito sulla volontà negoziale delle parti quando il giudice tributario abbia qualificato il contratto come affitto; la censura proposta mirava a una riqualificazione non accolta dalla Corte.

  • art. 952 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la tesi della superficie, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.

  • art. 953 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la tesi della superficie, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia come norma sulla locazione, senza che la Corte ravvisasse violazione nella qualificazione del contratto come affitto.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel quadro delle obbligazioni del locatore, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel quadro delle obbligazioni del conduttore, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel quadro delle obbligazioni del conduttore, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 1615 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel quadro della disciplina dell'affitto, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha escluso che ricorresse nella sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto e sulla motivazione, escludendo che nella sentenza impugnata ricorressero tali vizi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria difensiva a ridosso dell'adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo alla ricorrente, a seguito del rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato, non dovuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un contratto compiuta dal giudice di merito, in quanto espressione dell'accertamento della volontà negoziale delle parti, è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo, non già come violazione di legge quando il percorso ermeneutico risulti corretto.
  • Ai fini dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, non è consentito trasformare in sede di legittimità un contratto ritenuto di affitto in un diverso schema negoziale sulla base di mere clausole atipiche, se il giudice di merito ha già accertato la comune intenzione delle parti e tale accertamento non è affetto da specifici vizi dedotti e dimostrati.
  • La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova lettura del fatto contrattuale quando la censura investe in realtà l'apprezzamento del contenuto negoziale e della volontà delle parti.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese quando la questione sia nuova o comunque presenti profili di novità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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