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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11631 - Corte di Cassazione

Dazi doganali - Applicazione di aliquota ridotta - Certificati di origine falsi - Relazione dell'OLAF e prove supplementari - Esclusione del legittimo affidamento dell'importatore - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero dei maggiori dazi antidumping applicabili alle lampade fluorescenti compatte importate dalla Cina. L'importatore aveva utilizzato certificati FORM A che indicavano come produttrice la società cinese S. Co. Ltd., alla quale il Regolamento CE n. 1470/2001 riconosceva un'aliquota ridotta. Le indagini dell'OLAF, integrate da ulteriori controlli dell'autorità doganale, avevano però accertato che le merci erano state fabbricate da società cinesi diverse da quella autorizzata. L'importatore sosteneva che la falsità del certificato potesse essere accertata soltanto mediante la procedura formale di cooperazione prevista dall'art. 94 del Regolamento n. 2454/1993 e invocava il proprio legittimo affidamento e la buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, cassato la sentenza favorevole alla contribuente e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che la procedura di cooperazione interstatuale non è sempre necessaria per dimostrare la falsità del certificato: la relazione dell'OLAF costituisce prova utilizzabile, soprattutto quando è specifica e risulta corroborata da ulteriori accertamenti. Poiché l'aliquota ridotta era riservata ai prodotti fabbricati dalla specifica società indicata nel regolamento, l'indicazione falsa del produttore comportava il recupero dei maggiori dazi. È stato inoltre escluso il legittimo affidamento dell'importatore, che avrebbe dovuto adottare adeguate cautele contrattuali e documentali per verificare i presupposti del trattamento agevolato, anche se non aveva rapporti diretti con il produttore.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 1470/2001, art. 2, comma 1 e considerando 53

    Le aliquote ridotte sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società specificamente menzionate.

    L'aliquota agevolata aveva natura individuale e poteva essere applicata soltanto alle merci effettivamente prodotte dalla società cinese espressamente indicata nel regolamento; i prodotti fabbricati da altre società erano soggetti all'aliquota ordinaria residuale.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 26

    L'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite.

    Il documento di origine non impedisce all'autorità doganale di effettuare ulteriori verifiche. Quando vi è certezza della falsità, non è necessario attivare una procedura formale solo per superare il certificato.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 94

    Ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti o dell'osservanza degli altri requisiti.

    La procedura di cooperazione amministrativa è uno strumento di verifica, ma non costituisce l'unico mezzo per provare l'irregolarità del certificato quando l'autorità dispone già di elementi probatori sufficienti e specifici.

  • Regolamento CEE n. 1073/1999, art. 9, paragrafo 2

    Le relazioni dell'OLAF costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro.

    Le relazioni dell'OLAF hanno valore probatorio, al pari delle relazioni degli ispettori nazionali, purché non siano meramente descrittive o generiche.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, paragrafo 2, lettera b)

    Disciplina il mancato recupero a posteriori dei dazi in presenza di errore delle autorità e di buona fede del debitore, alle condizioni previste.

    Il legittimo affidamento dell'importatore non opera automaticamente in presenza di un certificato irregolare: deve essere valutato considerando la condotta e la diligenza di tutti i soggetti coinvolti, in particolare dell'importatore.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 220

    La contabilizzazione a posteriori dei dazi è legittima quando il beneficio è stato ottenuto sulla base di una dichiarazione o di un certificato inesatto e l'importatore non dimostra un affidamento meritevole di tutela.

  • Regolamento CE n. 2454/1993, artt. 67 e 122

    Le disposizioni sui certificati di origine e sui certificati di circolazione richiedono che i presupposti documentali del trattamento preferenziale siano effettivamente rispettati e verificabili.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5, comma 1

    La disposizione è stata richiamata nel contesto della responsabilità e della rilevanza della condotta dell'importatore, la cui inerzia rispetto ai controlli necessari può incidere sull'esclusione della buona fede.

Massime di principio

  • Un certificato di origine o di produzione non garantisce in modo assoluto il diritto all'aliquota agevolata: l'autorità doganale può contestarlo sulla base di indagini specifiche e di prove convergenti.
  • Una relazione dell'OLAF può costituire prova sufficiente dell'irregolarità, senza necessità di attivare sempre la procedura formale di cooperazione con le autorità dello Stato esportatore.
  • Quando un beneficio daziario è riservato a uno specifico produttore, è necessario dimostrare non solo il paese di origine della merce, ma anche l'effettiva identità del produttore autorizzato.
  • L'importatore deve svolgere verifiche ragionevoli e procurarsi, anche tramite clausole contrattuali e documentazione del fornitore, elementi idonei a provare il diritto al trattamento preferenziale.
  • L'assenza di un rapporto diretto con il produttore non esonera l'importatore dai doveri di diligenza né consente automaticamente di invocare il legittimo affidamento.
  • In presenza di certificati falsi o inesatti, e quando l'importatore non dimostri una condotta diligente, l'autorità può recuperare a posteriori i maggiori dazi non versati.

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