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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47101/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi, deducendo, a vario titolo: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'esistenza e la perdurante operatività della "ndrina Facchinieri"; mancata o insufficiente prova della posizione apicale del Facchinieri e della organicità di Raffa e Chemi all'associazione (affectio societatis); irragionevole riconoscimento della circostanza aggravante del carattere armato (art. 416-bis, quarto comma) senza prova della disponibilità personale delle armi; violazione del divieto di ne bis in idem rispetto a pronunce già intervenute in altro processo (art. 649 c.p.p.); vizi nella determinazione della pena, in particolare per la delimitazione temporale della partecipazione (fermo 2011/2012) e conseguente illegittima applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo successivo alle modifiche normative (inasprimento 2015); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutte le doglianze dei ricorrenti relative alla sussistenza dell'associazione mafiosa, alla organicità e al ruolo apicale, nonché quelle relative alla qualificazione armata e al divieto di bis in idem, ritenendo la motivazione dei giudici di merito sufficientemente analitica e priva di vizi logico-giuridici tali da essere sindacati in sede di legittimità. Tuttavia, ha accolto i ricorsi quanto al trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla determinazione della pena (in quanto la Corte territoriale aveva delimitato temporalmente la partecipazione degli imputati a periodo anteriore all'inasprimento normativo ma aveva comunque applicato il regime sanzionatorio successivo), e ha rinviato alla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio limitato al punto del trattamento sanzionatorio. Le condanne per 416-bis e le statuizioni civili sono confermate salvo il profilo sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto provata l'esistenza e la perdurante operatività della 'ndrina Facchinieri e la partecipazione organica dei ricorrenti sulla base di molteplici elementi probatori e giurisprudenza consolidata; i profili relativi alla valutazione in fatto sono stati ritenuti insindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.

  • art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (circostanza aggravante "carattere armato")

    La Corte ha confermato che l'aggravante può essere riconosciuta anche senza prova dell'esatta disponibilità personale di armi, purché emerga la disponibilità di armi da parte dell'associazione tramite fatti di sangue, intercettazioni o altri elementi probatori; la mancanza di possesso individuale non esclude l'applicabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (esame della logica e dell'eventuale travisamento probatorio) e ha ritenuto molte censure meramente critiche di merito non ammissibili.

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)

    La Corte ha ribadito che il divieto di nuovo giudizio opera solo se sussiste identità storico-naturalistica del fatto (condotta-evento-nesso causale-tempo-luogo); non impedisce di utilizzare fatti già giudicati in altro processo come elemento di prova per diverso reato/contestazione, salvo che sussista piena identità del fatto.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Principio dell'estensione degli effetti favorevoli di un motivo oggettivo accolto nei confronti di un coimputato: la Corte lo richiama rilevando che eventuali effetti favorevoli sul trattamento sanzionatorio possono estendersi anche ai coimputati.

  • art. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La Corte ha ritenuto fondata la censura sulla determinazione della pena quando la Corte territoriale ha applicato un regime sanzionatorio più severo successivo all'ultimo fatto riconosciuto, violando il principio secondo cui non è possibile applicare in peius norme sopravvenute al termine della partecipazione contestata.

  • art. 62-bis e art.133 cod. pen. (recidiva e determinazione pena)

    Richiamate nelle censure difensive relative alla quantificazione della pena e alla figura della personalità recidiva; la Corte ha valutato che le doglianze sui criteri di quantificazione erano generiche tranne quelle sul regime sopravvenuto che sono state accolte parzialmente.

Massime di principio

  • In appelli contro condanne per associazione mafiosa, la Cassazione controlla principalmente la logicità e completezza della motivazione: contestazioni puramente rivali di fatto sono spesso inammissibili.
  • La qualificazione dell'associazione come "armata" può essere dedotta globalmente dall'insieme probatorio (omicidi, intercettazioni, fatti di sangue) senza che ogni singolo associato detenga materialmente le armi.
  • Il divieto di ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta-evento-nesso causale-tempo-luogo); pronunce diverse su profili aggravanti non necessariamente impediscono il riutilizzo dei fatti in un diverso giudizio o per diversa qualificazione.
  • Se il giudice di merito delimita temporalmente la partecipazione ad un periodo antecedente a un inasprimento legislativo, non può adottare successivamente il regime sanzionatorio più severo; la determinazione della pena deve rispettare il quadro normativo vigente al momento della condotta.
  • Le questioni riguardanti l'appartenenza organica (affectio societatis) e la posizione gerarchica sono valutazioni di fatto predominanti del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logico-giuridici evidenti o travisamento della prova.
  • Motivi di cassazione che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove senza indicare specifici profili di illogicità o travisamento probatorio sono normalmente rigettati.

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