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Sentenza

Sentenza n. 2255/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario al mantenimento di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico, adottato nell'ambito del procedimento di sanatoria per terzo condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2004 al Comune di Lipari un'istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per la costruzione, ultimata entro il 31 marzo 2003, di un magazzino in muratura pertinenziale a un'abitazione. Poiché l'immobile era sottoposto a vincolo paesaggistico, aveva inoltre richiesto alla Soprintendenza il rilascio del parere di competenza. Il parere negativo del 16 febbraio 2023 è stato impugnato deducendo: violazione della legge n. 241/1990, per la comunicazione del provvedimento al solo tecnico presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio e per la mancata allegazione della circolare regionale richiamata nella motivazione; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione della legge n. 326/2003 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta e assenza di adeguata valutazione delle caratteristiche dell'opera, ritenuta di modesta consistenza e insistente su un vincolo relativo; violazione dell'art. 17 della legge regionale n. 4/2003, per intervenuta formazione del silenzio-assenso decorso il termine di 180 giorni; violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche definite positivamente prima della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. In memoria il ricorrente ha inoltre invocato la pendenza di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e la presentazione, nel 2026, di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla notificazione, ha ritenuto corretta la comunicazione al tecnico, poiché il ricorrente aveva eletto domicilio presso di lui; in ogni caso, l'eventuale vizio non avrebbe inciso sulla validità dell'atto, avendo la notificazione raggiunto il proprio scopo mediante la tempestiva impugnazione. La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990: non è necessaria l'allegazione materiale dell'atto richiamato, purché esso sia identificato e reso disponibile all'interessato, anche mediante accesso. È stata esclusa la violazione dell'art. 10-bis, sia per il carattere vincolato della decisione sia perché il ricorrente non ha indicato elementi idonei a modificare l'esito del procedimento; l'omissione è quindi risultata non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies. Nel merito, il Collegio ha applicato l'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, ritenendo cumulativamente necessarie, per la sanabilità di opere in area vincolata, la preesistenza dell'opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell'intervento alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela. Il vincolo paesaggistico gravante sul territorio di Lipari risaliva a epoca anteriore alla realizzazione dell'opera ed era rimasto senza soluzione di continuità, anche se successivamente era venuto meno il vincolo assoluto di immodificabilità ed erano stati confermati vincoli relativi. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il vincolo relativo è comunque ostativo al terzo condono quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 32, comma 27, lettera d), sicché l'intervento non era sanabile. Non si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 4/2003, disposizione riferita a diverse fattispecie di condono e comunque subordinata all'attivazione dello speciale procedimento previsto dalla norma, non risultata intervenuta. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché l'amministrazione esercitava un'attività vincolata e non disponeva di margini discrezionali per derogare al nuovo quadro normativo determinato dalla sentenza costituzionale. Le successive istanze di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia sono state ritenute irrilevanti, trattandosi di procedimenti autonomi e futuri, incapaci di incidere sulla legittimità degli atti impugnati. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Il concetto di disponibilità non richiede che l'atto amministrativo menzionato per relationem sia unito al provvedimento o che il suo contenuto sia riportato testualmente, essendo sufficiente che sia reso disponibile all'interessato.

    La motivazione per relationem è legittima quando identifica l'atto richiamato e lo rende accessibile all'interessato; la mancata allegazione materiale non determina l'illegittimità del provvedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento quando il provvedimento ha natura vincolata e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L'omissione del preavviso di rigetto è non invalidante quando l'amministrazione dimostra o emerge in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli ... qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Nel terzo condono, la sanabilità di opere in area vincolata presuppone congiuntamente la preesistenza dell'opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell'autorità vincolistica; il vincolo relativo può essere ostativo.

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Il rinvio regionale all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dal comma 27, lettera d).

  • art. 17 l.r. Sicilia 4/2003

    Prevede uno speciale procedimento di definizione per determinate pratiche di sanatoria non ancora esitate, con specifici presupposti e adempimenti.

    La disposizione non è applicabile al terzo condono disciplinato dalla legge n. 326/2003 e non consente di ritenere formato il silenzio-assenso in assenza dell'attivazione dello speciale procedimento previsto.

  • sentenza Corte costituzionale n. 252/2022

    Ha dichiarato illegittime le disposizioni regionali siciliane che consentivano il terzo condono in presenza di vincoli paesaggistici relativi, chiarendo che l'art. 24 della legge regionale n. 15/2004 recepisce integralmente i limiti statali dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio disciplinato dall'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, la sanabilità di opere realizzate in area sottoposta a vincolo richiede congiuntamente che il vincolo sia successivo all'opera, che l'intervento sia conforme alle prescrizioni urbanistiche, che rientri tra le opere di minore rilevanza indicate dalla legge e che l'autorità preposta alla tutela esprima parere favorevole. La natura relativa del vincolo non esclude il suo carattere ostativo.
  • Il rinvio operato dall'art. 24 della legge regionale siciliana n. 15/2004 all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali del terzo condono; pertanto, la disciplina regionale non può consentire la sanatoria in casi esclusi dalla normativa statale, come interpretata dalla Corte costituzionale.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento identifica l'atto richiamato e lo rende concretamente disponibile all'interessato; non è indispensabile allegare materialmente l'atto né trascriverne integralmente il contenuto.
  • Il vizio di notificazione di un provvedimento amministrativo, quando l'atto è stato comunque conosciuto e tempestivamente impugnato, non incide sulla sua validità, potendo rilevare soltanto ai fini dell'efficacia e della decorrenza del termine per ricorrere.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando, anche alla luce delle deduzioni svolte in giudizio, non emergano elementi idonei a determinare un diverso esito del procedimento.
  • Il silenzio-assenso previsto da una disciplina speciale in materia di sanatoria edilizia non è invocabile per una diversa fattispecie di condono e richiede comunque il rispetto degli specifici presupposti e adempimenti stabiliti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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