Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27903/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Dall'estratto emerge che la revoca era stata disposta perché, dopo la condanna sospesa e entro il termine biennale di legge, il soggetto aveva riportato un'ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, sommata a quella già irrogata e sospesa, superava il limite di cui all'art. 163 c.p. Il ricorso è stato tuttavia ritenuto inammissibile, poiché la revoca risultava correttamente applicata ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p.; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in presenza di una condanna riguardante soggetto minorenne all'epoca dei fatti, non sono necessarie ulteriori statuizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per i minorenni che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto corretta la revoca perché il ricorrente, dopo la condanna sospesa e entro il termine biennale, aveva riportato altra condanna per un delitto anteriormente commesso, con cumulo di pene superiore ai limiti dell'art. 163 c.p. Non sono state adottate ulteriori statuizioni in ragione della particolarità del procedimento riguardante soggetto minorenne all'epoca dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2, c.p.

    La sospensione condizionale della pena va revocata quando, entro il termine stabilito, il condannato riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella già sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.

  • art. 163 c.p.

    È richiamato come parametro per verificare se il cumulo delle pene superi i limiti entro i quali la sospensione condizionale può essere mantenuta.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È richiamato solo per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando, nel termine di legge, il condannato riporti una successiva condanna per un delitto anteriormente commesso e il cumulo delle pene superi i limiti previsti per la concessione del beneficio.
  • Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento di revoca della sospensione condizionale, il ricorso è inammissibile se la decisione impugnata risulta correttamente fondata sui presupposti normativi della revoca.
  • Quando il provvedimento concerne una condanna riferita a soggetto minorenne all'epoca dei fatti, la Corte può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza ulteriori statuizioni.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.