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Sentenza

Sentenza n. 1753/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 519/2023 del giorno 08/11/2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che riconosceva il bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, passata in giudicato, con cui era stato ordinato al Ministero il pagamento del bonus "Carta del Docente" previsto dall'art. 1 l. n. 107/2015. La sentenza del giudice del lavoro presentava una discrasia tra motivazione e dispositivo: dalla motivazione risultava il riconoscimento di euro 500 per ciascuno dei due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000, mentre il dispositivo indicava euro 1.500. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto degli adempimenti preliminari: notificazione della sentenza all'amministrazione l'8 marzo 2024 e notificazione del ricorso in ottemperanza il 7 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuno dei due anni scolastici considerati, per un totale di euro 1.000, oltre agli accessori di legge. Ha ritenuto che l'importo di euro 1.500 contenuto nel dispositivo della sentenza del giudice del lavoro costituisse un mero refuso, poiché la motivazione rendeva evidente l'effettiva volontà decisoria, coerente con il riconoscimento di euro 500 per annualità; la discrasia non determinava quindi invalidità del titolo. Ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda, su istanza della ricorrente, in caso di ulteriore inerzia, entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato, in applicazione analogica, per escludere un ulteriore compenso in favore del commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando motivazione e dispositivo del titolo giudiziale sono discordanti, il contenuto della statuizione deve essere ricostruito integrando il dispositivo con la motivazione, qualora quest'ultima renda univoca l'effettiva volontà del giudice; la discrasia costituisce mero errore materiale se non compromette la conoscibilità della decisione nel suo complesso.
  • Il giudice dell'ottemperanza può delimitare l'esecuzione del titolo giudiziale secondo il contenuto effettivo della statuizione risultante dalla sua interpretazione complessiva, senza dare esecuzione a un importo apparente derivante da un mero refuso materiale del dispositivo.
  • L'azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è proponibile dopo il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento a un'apposita istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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