Cassazione Penale, Sentenza n. 21107/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la concessione della misura alternativa della semidetenzione/semilibertà, motivando la domanda con l'impegno a svolgere un'attività lavorativa nell'esercizio commerciale della moglie e con gli esiti positivi di un programma di giustizia riparativa e trattamento intramurario. Il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto i progressi trattamentali e l'assenza di criticità nei permessi premio e nel lavoro esterno già in corso, ma ha rigettato la domanda ritenendo carente la prospettazione delle concrete modalità e delle mansioni del lavoro proposto presso la moglie e, soprattutto, evidenziando il mancato risarcimento e il disinteresse verso le vittime come indice di insufficiente riflessione critica sul passato criminoso. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione dell'art. 50 Ord. pen., mentre il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione e ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha svolto le due distinte valutazioni richieste (risultati del trattamento e condizioni per un graduale reinserimento sociale). Ha ritenuto legittima la valutazione negativa derivante dalla generica descrizione dell'attività lavorativa proposta e, soprattutto, dalla mancanza di atti di riparazione nei confronti della vittima, che può essere oggettivamente valutata come segno di carente presa di coscienza e di ravvedimento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 50 Ord. pen.
l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società
La norma impone una duplice valutazione: i risultati del trattamento individualizzato e l'esistenza di concrete condizioni per un graduale reinserimento sociale. Non è sufficiente il solo miglioramento trattamentale se manca la prova di una presa di coscienza critica e di condizioni che garantiscano il distacco da logiche antisociali
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023)
ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini: una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società
La Corte ha precisato che il risarcimento alle vittime non è precondizione imprescindibile per la concessione della semilibertà, ma può essere considerato un dato oggettivo utile a ricavare la presa di coscienza e la riflessione critica necessarie per il ravvedimento; pertanto l'assenza di atti di riparazione può legittimamente influenzare negativamente la prognosi di reinserimento
Massime di principio
- La concessione della semilibertà richiede due distinte valutazioni: i progressi nel trattamento intramurario e la sussistenza di condizioni concrete che permettano un graduale reinserimento sociale.
- Una descrizione generica dell'attività lavorativa proposta non è sufficiente: il tribunale valuta se le mansioni e l'organizzazione del lavoro possano realmente favorire la rimozione di tratti antisociali e l'accettazione delle regole di convivenza.
- L'assenza di risarcimento o di interesse verso le vittime non è di per sé ostativa, ma costituisce un elemento oggettivo che può dimostrare la mancata presa di coscienza e indebolire la prognosi positiva per il reinserimento.
- I progressi trattamentali e i permessi premio sono importanti ma non automatici: il giudice può ritenere necessaria un'ulteriore fase di osservazione o altri 'esperimenti premiali' per formarsi una prognosi positiva.
- In sede di impugnazione è necessario confrontarsi specificamente con tutte le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; l'omissione di tale confronto può rendere il ricorso inammissibile o infondato.
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