Cassazione Penale, Sentenza n. 47549/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza relativa all'accertamento della cosiddetta collaborazione impossibile o inesigibile. Ha contestato l'erronea applicazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo in particolare che la sua posizione non doveva essere considerata autonoma rispetto a quella del coimputato al quale era stato riconosciuto l'istituto della collaborazione impossibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ha carattere necessariamente incidentale rispetto a una domanda principale di ottenimento di un beneficio penitenziario e richiede la pendenza di tale domanda. Nel caso concreto la domanda di permesso premio era già stata trattata e respinta con decisione di merito dal Magistrato di Sorveglianza, indipendente dall'esito della verifica sulla collaborazione impossibile; pertanto mancava il presupposto processuale per la decisione impugnata e l'annullamento è stato disposto senza rinvio.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 48717 del 2019
Si afferma l'orientamento secondo cui l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ha natura incidentale rispetto alla domanda principale per un beneficio penitenziario; quindi può essere valutato solo se la domanda principale è ancora pendente
Massime di principio
- L'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile è strumentale e incidentale rispetto a una domanda per un beneficio penitenziario: deve sussistere una domanda principale ancora pendente.
- Se la domanda principale (es. permesso premio) è già stata decisa sul merito in modo autonomo rispetto alla questione della collaborazione, qualsiasi istanza successiva per l'accertamento della collaborazione impossibile può essere inammissibile per mancanza del presupposto processuale.
- Il riconoscimento della collaborazione impossibile a favore di un coimputato non si estende automaticamente ad altri soggetti; ogni posizione va valutata con riferimento alla propria domanda principale e alla propria istruttoria probatoria.
- Per valorizzare la questione della collaborazione impossibile conviene sollevare il relativo accertamento in sede di trattazione della domanda principale o, se la domanda è stata già respinta, impugnare la decisione sul beneficio o proporre una nuova domanda opportunamente motivata e documentata.
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'assenza del presupposto processuale e annullare senza rinvio quando manca la pendenza della domanda principale indispensabile per esaminare la questione incidentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47540/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47541/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47542/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47543/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47544/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47545/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →