Sentenza del 23/03/2016 n. 5701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione aveva notificato alla società e ai soci sei avvisi di accertamento, ricostruendo induttivamente i ricavi sulla base dei ricarichi applicati e rilevando una significativa discrepanza rispetto ai ricavi dichiarati. La CTP aveva annullato gli avvisi, ma la CTR Piemonte, riuniti gli appelli, aveva ritenuto legittimo l’accertamento, fondato su elementi concreti e presunzioni gravi, precise e concordanti. I contribuenti hanno impugnato la sentenza in Cassazione lamentando, tra l’altro, la mancata riunione dei giudizi in primo grado, l’inadeguatezza del metodo induttivo, l’omessa considerazione della contabilità regolare e l’insufficiente motivazione su alcune circostanze aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre alle eventuali spese prenotate a debito. Quanto alla mancata riunione dei giudizi, la Corte ha riconosciuto in astratto l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci, ma ha escluso conseguenze invalidanti perché tutti i soggetti avevano agito davanti allo stesso giudice, con ricorsi aventi identico oggetto e difese, trattati dallo stesso collegio e definiti con decisioni sostanzialmente uniformi. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili, sia perché formulati senza quesiti di diritto adeguati, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. allora vigente, sia perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 14 e 29
Le disposizioni sono richiamate in relazione alle regole del processo tributario e alla partecipazione necessaria di tutti i soggetti coinvolti nell’accertamento unitario riguardante una società di persone e i suoi soci.
Art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.
Tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, bilanciati con il principio della ragionevole durata del processo. La mancata celebrazione di un unico giudizio non comporta automaticamente la nullità quando tutti i litisconsorti abbiano comunque avuto piena possibilità di difendersi e vi siano identità di oggetto, difese, trattazione e decisioni.
Art. 5 TUIR
Il reddito della società di persone viene imputato per trasparenza ai soci; per questo l’accertamento della società e quello relativo ai soci costituiscono una fattispecie unitariamente collegata e impongono, di regola, il litisconsorzio necessario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) e d)
Disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nella rettifica dei redditi e nell’accertamento analitico-induttivo o induttivo. Nel caso concreto, la legittimità dell’accertamento è stata confermata dal giudice di merito sulla base del confronto tra fatture di acquisto, prezzi di vendita e ricarichi, ritenuti elementi concreti e presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
È richiamato in relazione alla possibilità di utilizzare elementi sintomatici di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati, anche in presenza di contestazioni riguardanti l’organizzazione e le condizioni dell’attività.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Riguarda i requisiti di motivazione dell’avviso di accertamento. La Corte non ha accolto la censura perché la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a rivalutare il contenuto e la sufficienza degli elementi esaminati dal giudice di merito.
Art. 366-bis c.p.c.
All’epoca dei fatti imponeva, per i motivi fondati su violazione o falsa applicazione di legge, la formulazione di un quesito di diritto specifico, collegato ai fatti, alla regola applicata e alla diversa regola invocata. Quesiti astratti o meramente accademici determinano l’inammissibilità del motivo.
Art. 360 c.p.c.
Distingue il vizio di violazione di legge dal vizio di motivazione o di valutazione dei fatti. Non è possibile utilizzare il motivo di violazione di legge per chiedere alla Cassazione una nuova ponderazione delle prove o dei dati economici esaminati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nei contenziosi riguardanti una società di persone e l’imputazione per trasparenza del reddito ai soci, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari e dovrebbero partecipare allo stesso giudizio.
- La mancata riunione formale dei giudizi non comporta necessariamente la nullità se tutti i soggetti hanno avuto piena conoscenza delle rispettive difese, i ricorsi hanno lo stesso oggetto, sono stati trattati dallo stesso giudice e hanno ricevuto decisioni coerenti.
- Un accertamento induttivo può essere ritenuto legittimo quando l’Amministrazione utilizza dati concretamente verificabili, come il confronto tra prezzi di acquisto, prezzi di vendita e percentuali di ricarico, purché gli elementi siano idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La regolarità formale della contabilità non impedisce automaticamente l’accertamento induttivo: il contribuente deve contestare in modo puntuale la concreta attendibilità dei dati e del metodo utilizzato.
- In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove, dei margini di ricarico o delle circostanze economiche dell’impresa semplicemente qualificando la censura come violazione di legge.
- I motivi di ricorso devono individuare con precisione la norma violata, i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella che si ritiene corretta; quesiti generici o astratti sono destinati all’inammissibilità.
- La coerenza con gli studi di settore o altre circostanze aziendali sfavorevoli all’accertamento non esclude di per sé la rettifica, se l’Amministrazione dispone di ulteriori elementi concreti e il giudice di merito ne valuta adeguatamente la rilevanza.
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