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Sentenza

Sentenza n. 13468/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 4707/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 17.04.2025;

Giustizia amministrativa202603062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che riconosceva la Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 4707/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al riconoscimento dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00. Sebbene il titolo fosse stato notificato, l’Amministrazione non aveva adempiuto nel termine di legge. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. e la condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla pretesa principale, poiché, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha accreditato alla ricorrente l’intero importo di euro 2.500,00. Ha respinto la domanda relativa agli interessi legali, rilevando che il giudice dell’ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato né introdurre obbligazioni accessorie non riconosciute, neppure implicitamente, dal titolo esecutivo: la sentenza azionata disponeva esclusivamente il riconoscimento dell’importo nominale di euro 2.500,00. È stata respinta anche la domanda di penalità di mora, perché l’astreinte ha funzione compulsiva e non può essere applicata quando, seppur tardivamente, l’Amministrazione abbia già adempiuto alla prestazione oggetto del giudicato. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e la costituzione ministeriale è stata meramente formale; liquidazione in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Non consente al giudice dell’ottemperanza di riconoscere interessi o altri accessori non contemplati dal titolo esecutivo azionato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e impone che l’esecuzione sia conforme al contenuto del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora ha funzione compulsiva e non è applicabile quando l’Amministrazione abbia già adempiuto alla prestazione oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve limitarsi a dare esecuzione esatta al contenuto del giudicato e non può introdurre obbligazioni ulteriori, quali interessi o rivalutazione, se non risultano riconosciute espressamente o implicitamente dal titolo esecutivo.
  • L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla prestazione principale, anche se l’adempimento è stato tardivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e non può essere applicata quando, al momento della decisione, l’Amministrazione abbia già eseguito la prestazione imposta dal giudicato.
  • In caso di adempimento sopravvenuto successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione che abbia dato causa al giudizio con il proprio precedente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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