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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 8360 - Comm. Trib. Prov. Milano

VIOLAZIONE GARANZIE PROCEDIMENTALI - Art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente - Termine dilatorio 60 giorni - Invalidità dell'avviso di accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto invalido l'avviso di accertamento emesso prima del decorso dei sessanta giorni, in assenza di concrete e specifiche ragioni di urgenza. La violazione della garanzia procedimentale comporta quindi l'annullamento dell'atto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica, senza che fossero indicate o dimostrate specifiche ragioni di urgenza. Il termine è posto a tutela del contraddittorio procedimentale e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste all'Amministrazione prima dell'adozione dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine di sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Dopo la conclusione delle operazioni di verifica, il contribuente deve disporre di sessanta giorni per comunicare osservazioni e richieste. L'Amministrazione può emettere l'avviso prima della scadenza solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche e adeguatamente motivate; in mancanza, l'avviso è invalido.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni decorre dalla conclusione delle operazioni di verifica, normalmente con la consegna del processo verbale di constatazione o dell'atto equivalente.
  • L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente legittima: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di una reale urgenza e indicarne le ragioni nell'atto o comunque in modo adeguatamente verificabile.
  • La finalità della norma è garantire il contraddittorio preventivo; pertanto, la violazione del termine può determinare l'annullamento dell'avviso, non una mera irregolarità formale.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare la data di conclusione della verifica, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza.
  • La regola va applicata tenendo conto di eventuali discipline speciali e delle modifiche normative o degli orientamenti giurisprudenziali vigenti nel periodo interessato.

Testo integrale

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